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STRASBURGO VISTA DA VICINO
tratto dal n. 05 - 1999

Il Parlamento di Strasburgo


La prima Assemblea comune della Ceca nel 1952, l’elezione diretta dei parlamentari dal 1979, le svolte dei Trattati di Maastricht e di Amsterdam


a cura di Lina Vido


LAssemblea comune della Ceca inizia la sua attività il 10 settembre 1952. Ad essa subentra nel marzo 1958 l’Assemblea unica per la Ceca, la Cee e la Ceea, che prende il nome di Assemblea parlamentare europea, in base a una decisione dell’Assemblea comune del 28 febbraio 1958 (G.U. 38/1958).
Nel marzo 1962 l’Assemblea parlamentare europea decide di chiamarsi Parlamento europeo, per uniformare in tutte le lingue della Comunità la sua denominazione (Discussioni del Pe n. 56/1962, p. 153).

L’EVOLUZIONE DELLA SUA COMPOSIZIONE E DELLA SUA DENOMINAZIONE

La composizione e la denominazione del Parlamento europeo subiscono nel tempo una continua evoluzione:
1952-1958: Assemblea comune, composta di 78 membri.
1958-1962: Assemblea parlamentare europea, composta di 142 membri.
1962-1972: Parlamento europeo, composto di 142 membri.
1973-1979: Parlamento europeo, composto di 198 membri, a seguito dell’adesione del Regno Unito, della Danimarca e dell’Irlanda. I membri sono tuttavia di fatto soltanto 183 fino al 1975 a causa del rifiuto dei laburisti britannici di partecipare ai lavori dell’Assemblea.
1979-1980: Parlamento europeo, composto di 410 membri (elezione a suffragio universale diretto).
1981-1985: Parlamento europeo, composto di 434 membri, a seguito dell’adesione della Grecia.
1986-1994: Parlamento europeo, composto di 518 membri, a seguito dell’adesione della Spagna e del Portogallo.
1994: Parlamento europeo, composto di 567 membri, a seguito della modifica della ripartizione dei seggi tra gli Stati membri in considerazione dell’unificazione tedesca.
1995-1999: Parlamento europeo, composto di 626 membri, a seguito dell’adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia.

LA PROCEDURA PER LA DESIGNAZIONE DEI MEMBRI

Fino al 1979 i membri sono designati dai Parlamenti nazionali su proposta dei gruppi politici. Conformemente alle disposizioni dei trattati (Ceca, Cee e Ceea) «l’Assemblea è formata di delegati che i Parlamenti sono richiesti di designare fra i propri membri secondo la procedura fissata da ogni singolo Stato membro». Viene rispettato un certo equilibrio tra i gruppi politici.
Con l’Atto del 20 settembre 1976 il Consiglio decide l’elezione a suffragio universale diretto e stabilisce la ripartizione dei seggi tra gli Stati membri (prima elezione: giugno 1979).

I POTERI

Il potere legislativo del Parlamento europeo si rafforza notevolmente con i Trattati di Maastricht e di Amsterdam. Con il Consiglio dell’Unione, secondo una procedura in tre letture, il Parlamento europeo codecide su quasi tutti i settori dell’integrazione quali, ad esempio, quello della libera circolazione dei lavoratori, della costruzione del mercato interno, della ricerca, dell’ambiente, della protezione dei consumatori, della cultura, della salute pubblica.
Il Parlamento europeo codecide anche in materia di bilancio e soprattutto per quella parte delle spese definite “non obbligatorie”, cioè quelle non previste dai trattati e dalla normativa comunitaria, pari quasi al 50% dell’ammontare degli stanziamenti destinati sul bilancio alla politica agricola comune, ai fondi strutturali, alle misure sociali in favore dell’impiego, ai fondi di coesione per gli Stati meno ricchi, al sostegno delle altre politiche interne come pure dei programmi di sviluppo dei Paesi Acp associati alla Cee (70 Paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico).
Il Parlamento europeo può anche respingere il bilancio con maggioranze particolari e decidere inoltre annualmente del discarico sull’esecuzione del bilancio stesso.
Il parere del Parlamento europeo, inoltre, è indispensabile per decidere l’adesione all’Unione europea di nuovi Stati membri, gli accordi di associazione con i Paesi terzi, la stipula degli accordi internazionali, la procedura elettorale uniforme, il diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione, l’organizzazione e gli obiettivi dei fondi strutturali e del Fondo di coesione, i compiti e i poteri della Banca centrale europea.
Può prendere posizione con le sue risoluzioni su qualsiasi problema politico o riguardante le attività dell’Unione e può censurare la Commissione obbligandola a dimettersi.
Infine, ha un ruolo essenziale nel processo di nomina del presidente e dei membri della Commissione. Le candidature, infatti, sono sottoposte per approvazione al Parlamento europeo, che si pronuncia con un vero e proprio “voto di investitura”.
In linea generale, il Parlamento europeo è anche consultato regolarmente dalla Commissione e dal Consiglio sulle misure di politica estera e di sicurezza comune, come pure sulle misure giudiziarie. Su queste ultime formula raccomandazioni alla Commissione e al Consiglio.
Il Parlamento europeo tiene 11 sedute plenarie all’anno di una settimana a Strasburgo e alcune brevi a Bruxelles. Per preparare i lavori delle sedute plenarie lavorano e deliberano 20 Commissioni parlamentari.
Le attività del Parlamento europeo e delle sue istanze rispondono alle direttive dell’Ufficio di presidenza, composto dal presidente e da 14 vicepresidenti.
L’organizzazione dei lavori e la fissazione dell’ordine del giorno delle sessioni sono predisposte dalla Conferenza dei presidenti, composta dal presidente del Parlamento europeo e dai presidenti dei gruppi politici.

LA STRUTTURA

Il Parlamento europeo si articola nei seguenti organi:
L’Ufficio di presidenza (presidente e 14 vicepresidenti), ampliato per talune questioni ai presidenti dei gruppi politici.
La Questura (5 questori).
Le Commissioni parlamentari (attualmente 20) con competenze settoriali, che hanno il compito di preparare le relazioni da sottoporre in seduta plenaria.
Le Delegazioni interparlamentari (attualmente 21).
Inoltre, ha una rappresentanza che siede in seno all’Assemblea paritetica Acp-Cee (cooperazione con 70 Paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico).

LE POSSIBILITÀ D’AZIONE DELL’EUROPARLAMENTARE

In base al regolamento del Parlamento europeo, gli europarlamentari:
– possono organizzarsi in gruppi secondo le loro affinità politiche;
– fanno parte di una o più commissioni parlamentari;
– fanno parte di una o più delegazioni interparlamentari.
Come relatore, l’europarlamentare può essere incaricato da una Commissione parlamentare (in pratica, in base ad accordi tra gruppi politici) di preparare una relazione (proposta di risoluzione e motivazione) e di illustrarla in aula.
Come interrogante, alla Commissione, al Consiglio o ai ministri degli Affari esteri riuniti nell’ambito della cooperazione politica, l’europarlamentare:
– può presentare interrogazioni orali con discussione;
– può rivolgere individualmente interrogazioni orali senza discussione;
– può rivolgere individualmente interrogazioni per il tempo delle interrogazioni;
– può rivolgere individualmente interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
Come proponente, l’europarlamentare:
– può presentare una mozione di censura diretta contro la Commissione;
– può presentare individualmente una proposta di risoluzione diretta a proporre alla Commissione e al Consiglio modifiche al trattato Ceca;
– può proporre al Parlamento di chiedere alla Commissione o al Consiglio di partecipare a una discussione prima dei negoziati e prima della firma di trattati di adesione e di associazione, di accordi commerciali e di cooperazione;
– può presentare individualmente una proposta di risoluzione su un argomento che rientri nell’ambito delle attività comunitarie;
– può presentare una proposta di risoluzione per chiedere che venga tenuta una discussione su un argomento di attualità e urgente;
– può presentare individualmente una dichiarazione scritta su un argomento attinente alle attività delle Comunità europee;
– può presentare individualmente emendamenti al bilancio.


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