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GIUSTIZIA
tratto dal n. 10 - 2008

APPROFONDIMENTI. LA GIUSTIZIA IN ITALIA

Ancora sulla sicurezza


Federico Tomassi, già presidente di sezione della Corte di Cassazione, torna ad analizzare per 30Giorni i fattori che incidono di più nella crisi della giustizia nel nostro Paese. E stila un elenco dei problemi più urgenti da affrontare


di Federico Tomassi


La Giustizia raffigurata in un bassorilievo del Tribunale di Milano

La Giustizia raffigurata in un bassorilievo del Tribunale di Milano

Una severa critica va rivolta al giudice italiano per la continua disapplicazione delle misure di sicurezza. Fin dal 1982 scriveva Vassalli: «È un fatto che le dichiarazioni giudiziali di pericolosità (formulate cioè non per presunzione di legge, ma decise dal giudice), di abitualità di cui all’articolo 103 del Codice penale e ancor più di professionalità nel reato, previste dall’articolo 105 del Codice penale, tendono a diventare sempre più rare e che, in questa materia, il giudice italiano è sempre meno incline a far uso del proprio potere discrezionale».
È ben raro che il giudice si pronunci nel senso di dichiarare un delinquente «socialmente pericoloso» a tutto discapito della difesa sociale e della sicurezza dei cittadini. È caduto in discredito il principio stesso di pericolosità sociale che è il presupposto applicativo delle misure di sicurezza a causa dell’indiscriminata prevalenza (da parte dell’opinione pubblica e in parte della magistratura) dell’ideologia risocializzativa. Ciò spiega perché, mancando il controllo sulla pericolosità, non pochi delinquenti, una volta riacquistata la libertà, reiterano la condotta criminosa (vedi titoli dei giornali1). Il fenomeno è grave perché incide sulla sicurezza interna del nostro Paese. Gli interventi legislativi (la legge Gozzini, la legge Simeoni e la legge sull’indulto) che hanno pressoché svuotato le misure di sicurezza del loro significato di prevenzione e difesa sociale, sono i seguenti: abolizione di tutte le presunzioni di pericolosità. Ciò ha praticamente abolito le misure di sicurezza nei confronti dei delinquenti abituali e professionali; non è più tassativamente fissato il termine minimo delle misura di sicurezza; è infine previsto dalla legge, per tutti gli internati in istituti per misure di sicurezza, un largo impiego di licenze e semilibertà, secondo l’illusoria convinzione che questi benefici favoriscano la risocializzazione (cfr. G. Ponti, Compendio di criminologia, Raffaello Cortina Editore, Milano 1999).
Concludendo, l’argomento che proponiamo adesso è il seguente: se si applicassero le misure di sicurezza si eviterebbe la reiterazione della condotta criminosa.
Anche la concessione di benefici a persone socialmente pericolose potrebbe essere controproducente.

La rieducazione
Dice la Costituzione che «le pene devono tendere alla rieducazione del condannato».
E subito si discute se questa rieducazione possa realizzarsi nelle quattro mura del carcere, in celle di 3 metri per 2, sotto gli occhi vigili del Got (Gruppo di osservazione e trattamento). Di questo Gruppo dovrebbero fare parte i migliori psicoterapeuti, ammesso che l’offerta di psicoterapia, cioè di rieducazione, venga accettata dal detenuto che deve essere adulto e sano di mente.
La psicoterapia funziona con i minori, molto meno con gli adulti. I criminologi sono scettici, anzi fanno dell’ironia su questo argomento e parlano di «mito della rieducazione» e di «utopia del trattamento carcerario». E poi c’è la rieducazione “apparente”, cioè la buona condotta in carcere, che è un mezzo per ottenere i benefici, buona condotta che può essere simulata.
Per non dire delle difficoltà obiettive di fare psicoterapia tra le mura di un carcere. Inoltre il personale penitenziario non è preparato a questo tipo di trattamento, né deve esserlo. Il legislatore costituente sembra consapevole di tutto questo. Perciò richiede che le pene non siano una punizione e non abbiano soltanto carattere affittivo, ma tendano alla rieducazione. Sia la rieducazione una finalità da raggiungere.

Magistrati di Cassazione durante l’inaugurazione dell’Anno giudiziario [© LaPresse]

Magistrati di Cassazione durante l’inaugurazione dell’Anno giudiziario [© LaPresse]

I numerosi problemi sulla sicurezza
La sicurezza, cioè l’ordine interno di uno Stato, porta con sé numerosi problemi. Il primo è quello della devianza infantile e adolescenziale. Il secondo concerne la valutazione e il controllo della pericolosità sociale. Ci si domanda se questa valutazione sia un dovere del giudice o una sua facoltà discrezionale.
Anzitutto bisogna notare che l’insicurezza e il disordine influiscono negativamente sull’economia.
Poi c’è il problema dell’eccessivo indulgenzialismo e quello di una certa impunità criminogena che l’eccessivo buonismo produrrebbe.
C’è il problema della richiesta di giustizia da parte delle vittime o delle famiglie delle vittime che si sono costituite in associazioni. Se ne contano già cinque a livello nazionale.
C’è l’aumento della criminalità e l’aumento della giustizia “fai da te”.
C’è il “mito della socializzazione” e “l’utopia del trattamento carcerario”.
C’è l’incertezza della pena e i problemi connessi all’esecuzione di essa.
Poi c’è il problema delle statistiche. Si dice che taluni reati, come il furto, non si contino più. Qualunque cifra risulterebbe inaccettabile.
C’è il problema di come trattare i delinquenti recidivi, abituali, professionisti.
E di come trattare i colletti bianchi. I delinquenti ricchi e quelli poveri.
C’è il problema del linguaggio scientifico talora difficile.
Anche la scarsa “educazione politica” influisce sullo stato delle cose.
1227696516655">Che cosa è il “doppio binario”? È ipotizzabile la crisi del sistema?
L’espressione “doppio binario” significa che pene e misure di sicurezza debbano essere applicate contemporaneamente. Si realizzerebbe così una sorta di compromesso tra scuola classica (pena) e scuola positiva (misure di sicurezza). Ma abbiamo visto che le misure di sicurezza, nonostante la loro utilità, sono in pratica disapplicate. Marciamo quindi su un binario solo, a tutto discapito della sicurezza e della difesa sociale.
Una prassi giudiziaria ha, di fatto, sostituito la legge. Il legislatore italiano dovrà pur decidersi: scuola classica o scuola positiva? Un compromesso, un sistema misto non è possibile. Per ora andiamo avanti con le “pene alternative”. Il cittadino si domanda: perché tanti benefici? Non saranno un incoraggiamento se non applicati con prudenza?
E poi, prima di applicare le pene alternative, sarà opportuno un controllo della pericolosità sociale del condannato.

Crisi del sistema e del diritto penale
È ipotizzabile una crisi del concetto di pena e quindi del diritto penale?
Prima di rispondere a questa domanda, occorre fare qualche osservazione: la prima è che il fenomeno dell’insicurezza non è soltanto italiano. Viviamo in un mondo scosso da guerre e da continui turbamenti e violenze; la seconda è che il disordine interno non è costituito soltanto da illeciti penali puniti con pena detentiva ma anche da illeciti civili, amministrativi e tributari, non meno numerosi e non meno gravi di quelli penali; la terza è che lo stato d’allarme e il disordine sociale influiscono negativamente sull’economia.
Premesso questo, si noti che sul tema della pericolosità e della rieducazione molti criminologi, sociologi e psicologi hanno un atteggiamento a dir poco scettico2. Si parla di crisi del concetto di pericolosità e di crisi del concetto di pena e di diritto penale. Quali sono le cause della crisi del sistema penale? La difficoltà di convivenza tra pene e misure di sicurezza (doppio binario); le difficoltà della prevenzione e quelle del trattamento. Perciò la crisi del sistema è ipotizzabile.

Il laboratorio di sartoria del carcere di Rebibbia, Roma

Il laboratorio di sartoria del carcere di Rebibbia, Roma

I minori
Dicevamo poco fa parlando della rieducazione che quest’ultima è più facile con i minori che con gli adulti. Si diceva anche che il primo dei problemi è quello della devianza infantile e adolescenziale. È chiaro che, se si intervenisse in tempo sul minore in stato di disagio, si farebbe la migliore prevenzione. Questo è possibile al Tribunale e ai servizi sociali in via amministrativa, con l’aiuto della famiglia e della scuola. Parliamo di minori che, pur non avendo commesso reati, diano prove di irregolarità della condotta e del carattere: fughe di casa, vagabondaggio, prostituzione, inserimento in ambienti malsani. Sono in preoccupante aumento i delitti commessi con violenza dai minori di 14 anni. La pena viene concepita con finalità esclusivamente rieducative, mentre prevale la prevenzione speciale. Dall’analisi dei dati statistici si nota la presenza dei delitti di omicidio volontario e il sensibile aumento dei delitti di rapina, violenza sessuale e omicidio colposo. Sono pertanto in preoccupante aumento i delitti di maggiore allarme sociale. Va segnalato, infine, l’aumento dei minori non imputabili, quali autori dei più gravi delitti, non escluso il traffico di sostanze stupefacenti. Ciò non significa che il recupero del minore non vada sempre tentato. Come si è detto, le possibilità di successo, nel caso di minori devianti, sono maggiori.

Cause dell’insicurezza. Le leggi imperfette. I contrasti tra le leggi. Le riforme
Siamo in tempo di riforme. Occorre considerare che tra le cause dell’insicurezza ci sono le leggi imperfette e i contrasti tra leggi. L’imperfezione dei testi legislativi mette in difficoltà l’interprete e crea insicurezza e sfiducia nel cittadino.
Le riforme in corso dovrebbero riportare a coerenza le leggi esistenti. Eliminare i contrasti, abrogare quello che va abrogato, decidere a quale scuola aderire (classica o positiva?). La legge sull’indulto (legge numero 241 del 31-07-2006) è in stridente contrasto con la quasi contemporanea legge numero 251 del 05-12-2005 sui termini prescrizionali. Quest’ultima infatti ha aggravato notevolmente il trattamento sanzionatorio per i delinquenti recidivi, abituali o professionali, prevedendo incrementi di pena e notevoli aumenti dei tempi prescrizionali. Appare per lo meno incoerente che, a distanza di pochi mesi, si passi da un rigoroso inasprimento sanzionatorio a un generalizzato provvedimento di clemenza che non tiene conto della pericolosità sociale dei singoli condannati. Anche il contrasto tra due leggi costituisce una imperfezione legislativa capace di creare insicurezza e sfiducia.


Note
1 C’è tutta un’antologia sull’argomento. Ha ucciso mentre fruiva dell’indulto, Omicidi e rapine in semilibertà, così alcuni titoli di giornale.
2 Alcuni criminologi parlano di “indulgenza criminogena” per significare con la parola “indulgenza” tutta la legislazione ispirata al buonismo (come, ad esempio, la legge Gozzini, le legge sull’indulto…), e con la parola “criminogena” il fenomeno per cui “più si concede, meno si ottiene” dal punto di vista penale, oppure “a far del bene ci si rimette sempre”.


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