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VATICANO
tratto dal n. 02 - 2002

I delitti più gravi riservati alla Congregazione per la dottrina della fede

A difesa della santità dei sacramenti


Intervista con monsignor Tarcisio Bertone, segretario dell’ex Sant’Uffizio, sui delicta graviora in forte aumento soprattutto in questi ultimi decenni: «Certamente si è registrato un aumento. Che non riguarda, come sembrerebbero suggerire i mass media, solo i casi di pedofilia, ma anche quelli relativi ai delitti contro la penitenza e l’eucaristia»


di Gianni Cardinale


Monsignor Tarcisio Bertone

Monsignor Tarcisio Bertone

«La tutela della santità dei sacramenti, soprattutto della santissima eucaristia e della penitenza, come pure il rispetto dell’osservanza del sesto comandamento del Decalogo da parte dei fedeli scelti per vocazione dal Signore, richiedono che, per procurare la salvezza delle anime, “che deve essere nella Chiesa legge suprema” (Codice di diritto canonico, can. 1752), la Chiesa stessa intervenga con la propria sollecitudine pastorale al fine di prevenire i pericoli di violazione».
Inizia con queste parole il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela firmato da Giovanni Paolo II il 30 aprile dello scorso anno e pubblicato negli Acta Apostolicae Sedis, datati 5 novembre 2001 ma diffusi a gennaio. Il documento pontificio dà delle indicazioni «per definire più dettagliatamente sia i delitti più gravi (delicta graviora) commessi contro la morale e nella celebrazione dei sacramenti, per i quali la competenza rimane esclusiva della Congregazione per la dottrina della fede, sia anche le Norme processuali speciali per dichiarare o infliggere le sanzioni canoniche». In pratica si tratta di un motu proprio di promulgazione delle «Norme circa i delitti più gravi riservati alla Congregazione per la dottrina della fede, distinte in due parti: la prima contiene le Norme sostanziali, e la seconda le Norme processuali». Queste Norme comunque non si trovano nel suddetto fascicolo degli Acta Apostolicae Sedis, che però pubblica una Lettera dell’ex Sant’Uffizio ai vescovi di tutto il mondo, datata 18 maggio 2001, in cui esse vengono annunciate e sintetizzate.
Questa documentazione, dicevamo, è diventata pubblica all’inizio di quest’anno. Già a dicembre comunque alcuni mass media statunitensi (l’agenzia Catholic News Service e il settimanale National Catholic Reporter) ne avevano dato notizia, focalizzando soprattutto l’attenzione su uno in particolare di questi delicta graviora (cfr. box per l’elenco completo): la pedofilia.
Sull’argomento, 30Giorni ha posto alcune domande a monsignor Tarcisio Bertone, 67 anni, salesiano, arcivescovo emerito di Vercelli, dal ’95 segretario della Congregazione per la dottrina della fede.

Eccellenza, perché questo motu proprio pontificio e questa Lettera della vostra Congregazione sui delicta graviora?
TARCISIO BERTONE: Bisogna ricordare che la Congregazione in questi anni ha riveduto un po’ tutte le normative sul suo modus procedendi nei vari settori. Per esempio, nei problemi della tutela della dottrina cattolica, nell’esame dei libri, nell’esame delle posizioni teologiche meno conformi o difformi dal patrimonio della fede cattolica; ha pubblicato la ratio agendi in doctrinarum examine, poi ha rielaborato la normativa sullo scioglimento del matrimonio in favore fidei, quindi tutta la prassi della sezione matrimoniale. Per quanto riguarda i delicta graviora noi eravamo fermi a delle norme riordinate e pubblicate nel 1962 attorno al crimen sollicitationis ad turpia, riguardanti tutta l’area degli abusi sessuali e in modo speciale quelli connessi con la celebrazione del sacramento della penitenza. In questi anni c’è stato quindi un progetto di revisione di tutta questa normativa, prescindendo dalla questione della pedofilia e dall’accresciuta sensibilità dell’opinione pubblica attorno a questo problema. Nella revisione della normativa sui delicta graviora, il nostro lavoro ha avuto come oggetto di attenzione particolare la tutela della santità dei sacramenti e della missione tipica del ministro ordinato, tanto è vero che il motu proprio inizia con le parole Sacramentorum sanctitatis tutela.
La nuova normativa riguarda innanzitutto due sacramenti...
BERTONE: Sì, quello della penitenza, che è il sacramento che personalizza di più l’incontro salvifico di Dio, attraverso il ministro ordinato, con i fedeli; il sacramento che forse ha avuto più problemi nella storia della Chiesa, sia nella sua evoluzione come pure nei tradimenti della sua celebrazione. E poi il sacramento dell’eucaristia, con la perdita di fede nella celebrazione eucaristica che facilita comportamenti delittuosi in senso canonico, quali la profanazione delle specie eucaristiche, i riti satanici come le cosiddette “messe nere”, e le concelebrazioni fra ministri ordinati e ministri che non hanno una vera e valida ordinazione né la valida eucaristia, e perciò ciò che concerne la cosiddetta intercomunione.
La strage degli innocenti, Giotto, cappella degli Scrovegni, Padova

La strage degli innocenti, Giotto, cappella degli Scrovegni, Padova

E poi anche gli abusi sessuali di chierici nei confronti di minorenni...
BERTONE: Di questi delitti si è già occupato il Codice di diritto canonico promulgato nell’83. La nuova normativa tiene conto dell’esperienza passata, della sensibilità dell’opinione pubblica odierna, ma soprattutto tiene presente il danno vero procurato da questi abusi alle vittime, alle loro famiglie, alla comunità cristiana, che ha il diritto di essere tutelata e guidata da ministri ordinati veramente esemplari.
Concretamente ci sono delle novità rispetto al Codice dell’83?
BERTONE: Sì. Con le vecchie norme si poteva parlare di pedofilia se un chierico aveva un comportamento delittuoso di questo genere con un minore di 16 anni. Ora questo limite di età è stato innalzato a 18 anni. Poi per questo tipo di delitto abbiamo prolungato la prescrizione a dieci anni e abbiamo stabilito che scatti a partire dal compimento dei 18 anni della vittima a prescindere da quando abbia subito l’abuso. Su questo punto vorrei aprire una parentesi...
Prego...
BERTONE: Negli Stati Uniti e in altri Paesi accade che in non pochi casi le denunce contro abusi di questo tipo siano molto tardive. Ora, fermo restando che il giudizio assolutamente negativo su questi comportamenti rimane anche se fossero, per ipotesi, avvenuti trenta o quarant’anni fa, c’è effettivamente qualche sospetto fondato che queste denunce tardive servano solo per incassare soldi in cause civili...
L’emanazione di queste Norme vuol dire che i casi di questi delicta graviora sono aumentati negli ultimi decenni?
BERTONE: Certamente si è registrato un aumento. Che non riguarda, come sembrerebbero suggerire i mass media, solo i casi di pedofilia, ma anche quelli relativi ai delitti contro la penitenza e l’eucaristia. Questo ha comportato anche un aumento di carico di lavoro degli uffici della nostra Congregazione che funge da Tribunale ecclesiastico.
Tra le finalità di queste Norme sui delicta graviora c’è anche quella di sollecitare le diocesi ad occuparsi tempestivamente di tali delitti?
BERTONE: Senza dubbio. C’era soprattutto nel passato – ma a volte c’è ancora oggi – il rischio di una trascuratezza, di una minore attenzione alla gravità del problema da parte delle diocesi. Poi c’è anche la necessità di un maggiore raccordo tra Chiese locali e il centro della Chiesa universale, di un maggior coordinamento, di un atteggiamento che sia omogeneo da parte delle Chiese locali pur rispettando la diversità delle situazioni e delle persone.
E l’elemento garantista che pure è presente in questo documento?
BERTONE: Nella normativa c’è anche un elemento, diciamo così, garantista. Serve ad allontanare i pericoli che vinca una cultura del sospetto. Nella normativa si prevede un vero, regolare processo per accertare i fatti, per confermare le prove della colpevolezza davanti ad un tribunale. Certamente si insiste sulla rapidità del processo. Ma si insiste anche sulle indagini previe che permettono di prendere dei provvedimenti cautelativi che impediscano all’individuo sospettato di recare ulteriori danni.
Sui mass media statunitensi è stato scritto che queste Norme tenderanno a sostituire le procedure riservate che permettevano alle diocesi Usa di poter comminare ai sacerdoti accusati di pedofilia delle sanzioni gravissime, compresa la riduzione allo stato laicale, per semplice via amministrativa, senza processo...
BERTONE: Questo privilegio è stato concesso alle diocesi statunitensi all’inizio degli anni Novanta ed è stato recentemente riconfermato. Si tratta comunque di procedure che possono essere usate davanti a fatti gravissimi, eclatanti, in cui le responsabilità dell’accusato siano evidentissime. Però deve essere chiaro che si tratta di procedure straordinarie, eccezionali, che hanno proprie regole. Altrimenti come criterio ordinario bisognerà seguire le Norme che prevedono un vero e proprio processo con diritto alla difesa.
Ma queste procedure “eccezionali” riguardano solo le diocesi americane o anche altre diocesi nel mondo?
BERTONE: Ci sono procedure specifiche per gli Usa e ci sono anche procedure più generali che possono essere applicate in tutto il mondo, a certe precise condizioni.
Perché le nuove Norme sui delicta graviora sono state rese note in questa maniera un po’ riservata, senza una conferenza stampa e senza la pubblicazione sull’Osservatore Romano?
BERTONE: Capisco che i giornalisti preferiscono una moltiplicazione delle conferenze stampa. Ma l’argomento trattato è molto particolare, molto delicato. Per evitare facili sensazionalismi si è preferito diffonderle per vie ufficiali senza troppa enfasi.
A dire il vero anche per le vie ufficiali le Norme vere e proprie, quelle sostanziali e quelle procedurali, non sono state pubblicate…
BERTONE: È vero. Vengono mandate ai vescovi e ai superiori religiosi che avendo di questi problemi ne fanno espressa richiesta. La normativa sostanziale comunque è praticamente condensata nella Lettera della Congregazione ai vescovi pubblicata sugli Acta Apostolicae Sedis. La normativa procedurale poi riprende le procedure generali fissate dal Codice di diritto della Chiesa.
A queste nuove Norme, soprattutto da parte laica, è stata fatta una obiezione. Perché un vescovo che viene a conoscenza del comportamento di un proprio sacerdote, delittuoso per la Chiesa ma anche per l’autorità civile, non ne deve informare la magistratura civile?
BERTONE: Le Norme di cui stiamo parlando si trovano all’interno di un ordinamento giuridico proprio, che ha un’autonomia garantita, e non solo nei Paesi concordatari. Non escludo che in particolari casi ci possa essere una forma di collaborazione, qualche scambio di informazioni, tra autorità ecclesiastiche e magistratura.
Ma, a mio parere, non ha fondamento la pretesa che un vescovo, ad esempio, sia obbligato a rivolgersi alla magistratura civile per denunciare il sacerdote che gli ha confidato di aver commesso il delitto di pedofilia. Naturalmente la società civile ha l’obbligo di difendere i propri cittadini. Ma deve rispettare anche il “segreto professionale” dei sacerdoti, come si rispetta il segreto professionale di ogni categoria, rispetto che non può essere ridotto al sigillo confessionale, che è inviolabile.
Eppure si può pensare che tutto ciò che viene detto al di fuori della confessione non rientri nel “segreto professionale” di un sacerdote...
Il tradimento di Giuda, Giotto, cappella degli Scrovegni, Padova

Il tradimento di Giuda, Giotto, cappella degli Scrovegni, Padova

BERTONE: È ovvio che si tratta di due livelli differenti. Ma la questione è stata ben spiegata dal cardinale Ersilio Tonini durante una trasmissione televisiva: se un fedele, un uomo o una donna, non ha più nemmeno la possibilità di confidarsi liberamente, al di fuori della confessione, con un sacerdote per avere dei consigli perché ha paura che questo sacerdote lo possa denunciare; se un sacerdote non può fare lo stesso con il suo vescovo perché ha paura anche lui di essere denunciato... allora vuol dire che non c’è più libertà di coscienza.
Quello di cui abbiamo parlato finora attiene all’aspetto di un processo pubblico nei confronti di chi compie questi delitti. C’è però anche l’aspetto che riguarda la coscienza delle singole persone che li commettono. Questi delitti più gravi sono innanzitutto dei peccati mortali gravi. Come si può essere assolti da questi peccati?
BERTONE: Al di là della prospettiva pubblica di queste tristi vicende, c’è anche l’aspetto che riguarda il foro interno delle persone. Da tale tipo di peccati, come da tutti i peccati, si può essere assolti col sacramento della confessione. Siccome però alcuni di questi delicta graviora comportano una scomunica riservata alla Santa Sede, in tal caso ci si deve rivolgere alla Penitenzieria apostolica, che può assolvere anche dalle predette censure con adeguata penitenza e riparazione del danno provocato. La Chiesa è misericordiosa con tutti, anche con quelli che hanno commesso peccati gravissimi come la profanazione di sacramenti e la pedofilia. Memore di quanto ha detto Gesù nei Vangeli: perdonare «non dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette» (Mt 18, 22).
ýlcuni di questi peccati/delitti, particolarmente quelli contro la santità dei sacramenti, possono essere assolti quindi solo attraverso la Penitenzieria apostolica. In base ad un “Elenco di privilegi” emanato nel ’99 tale facoltà (eccetto che per la violazione diretta del sigillo sacramentale) è concessa anche ai cardinali e ai confessori che i cardinali possono scegliere per sé e per i collaboratori assegnati permanentemente al proprio servizio.
BERTONE: Per quanto riguarda le facoltà concesse direttamente ai cardinali in merito, si tratta di privilegi recenti. L’elenco di cui lei parla comunque non è stato compilato dalla nostra Congregazione, ma è stato approvato in forma specifica dal Santo Padre.


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