Home > Supplementi > La libertà di stampa... > La libertà di stampa e i...
Tratto da La libertà di stampa...

La libertà di stampa e i diritti individuali di libertà



di Guido Gonella


Libertà di stampa significa facoltà di servirsi della stampa per manifestare e diffondere idee o per narrare fatti. L’oggetto, quindi, può essere o speculativo (attività teoretica) o estetico (creazione dell’arte) o storico (narrazione di avvenimenti).
La libertà di stampa si concreta in diritti generalmente riconosciuti da tutti gli ordinamenti costituzionali democratici, in termini analoghi a quelli contenuti nella nostra Costituzione.
Anche nelle Carte internazionali dei diritti si afferma l’esigenza della «soppressione degli ostacoli nella libera circolazione delle informazioni e delle idee» (dichiarazione della X Conferenza dell’Unesco).
Per quanto concerne la nostra Costituzione, è nota la controversia relativa al carattere precettivo o programmatico dell’art. 21. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione si è pronunciata in modo difforme. Infatti, mentre le Sezioni unite penali (15 aprile 1950) hanno deciso che il primo comma dell’art. 21 ha carattere puramente direttivo, che abbisogna per la pratica attuazione di una elaborazione legislativa da non ritenersi esaurita con la legge sulla stampa dell’8 febbraio 1948, in altre decisioni delle Sezioni civili e, da ultimo, con sentenza 12/12/1955, n. 3860, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il carattere precettivo della norma sul diritto di libera manifestazione del pensiero.
Per affrontare esattamente il tema conviene, in via preliminare, notare che in maniera assolutamente imprecisa nella dottrina si afferma comunemente che i diritti nei quali si concreta la libertà di stampa sono il diritto di opinione ed il diritto di creazione.
Questi diritti non possono essere misconosciuti neppure da regimi assoluti che neghino la libertà di stampa. Quindi, più precisamente, deve dirsi che si tratta del diritto di esprimere idee o di rendere manifesta una creazione artistica, o di raccontare pubblicamente un avvenimento per mezzo della stampa.
L’accento va messo non sull’opinione o sulla creazione artistica o sull’avvenimento, ma sulla possibilità di esprimere, e di esprimere pubblicamente, e non con la parola ma, specificamente, con la stampa. Ciò che va sottolineato è l’esteriorizzazione, è il mezzo di esteriorizzazione. Il diritto di pubblica manifestazione e diffusione a mezzo della stampa implica non solo il diritto di sostenere un’idea, ma anche di confutare idee diverse ed opposte, cioè il diritto di critica che esprime un dissenso, una contrapposizione.
Il diritto di rendere pubblica a mezzo della stampa una creazione artistica può riferirsi a qualsiasi oggetto delle arti figurative e narrative.
Il diritto di cronaca ha per oggetto gli atti ed i fatti. È il diritto di narrare, a mezzo della stampa, ciò che è avvenuto o avviene. La libertà di informazione soddisfa il bisogno individuale e sociale di conoscere obiettivamente i fatti.

1) Doveri verso la verità

Il diritto di cronaca è condizionato ad un dovere fondamentale: il dovere di conoscere i fatti che si narrano.
Come si concilia il diritto di cronaca con il travisamento della verità, con il compromesso della verità, con le cosiddette “congiure del silenzio” o con lo scandalismo?
Accanto alle verità integrali ci sono le verità parziali, le verità reticenti, le simulazioni della verità. Talora – e specialmente nella stampa di partito – nella semplice selezione dei fatti, nell’adozione di un criterio di selezione, è implicita un’opinione o un pregiudizio che rende la verità solo apparente ed il racconto semplicemente strumentale ai fini di una tesi predeterminata.
Inoltre, è facile comprendere come siano labili i confini tra la narrazione del fatto e l’interpretazione o la valutazione; si dice – in maniera troppo approssimativa – che la narrazione è obiettiva e l’interpretazione subiettiva.
Quando si considera che ogni giorno, nel mondo, vengono riversati sui lettori 224 milioni di copie di quotidiani, vien fatto di chiedersi se questa sia la storia del mondo raccontata, o invece la storia che si fa, cioè l’operare umano in atto, con tutti i suoi interessi e le sue passioni di cui la stampa è efficace strumento.

2) Limiti del diritto di libertà di stampa

Se il dovere di rispetto della verità è la condizione dell’esercizio del diritto di libertà di stampa, conviene pure considerare anche i limiti di tale diritto. L’esigenza del limite non è arbitraria o aggiuntiva al concetto del diritto, ma implicita nel concetto stesso.
Ogni soggetto è titolare di una pluralità di diritti che devono coesistere, e possono coesistere, solo a condizione che la sfera di un diritto non invada la sfera di un altro diritto. La libertà di stampa è un diritto della persona e deve coesistere con gli altri diritti della persona.
Ancora: di ogni diritto vi è una pluralità di soggetti che ne sono titolari, e ciò implica pure un limite.
Inoltre, ogni soggetto è titolare di una pluralità di doveri che limitano la sua facultas agendi, sia in rapporto ai diritti propri, come in rapporto ai diritti altrui. Infatti, il diritto non è solo una facultas agendi, ma anche una potestà di esigere il rispetto dell’esercizio di una facoltà. Ad ogni diritto di un soggetto corrisponde negli altri soggetti l’obbligo di rispettarlo che limita, nell’obbligato, la sua facoltà di operare.
Il diritto è sempre connesso con un dovere: doveri del soggetto verso se stesso e doveri verso gli altri in connessione logica con il diritto degli altri (dovere di non invadere la sfera del diritto altrui). La stessa dichiarazione dei diritti dell’uomo affermava che la libertà è una facoltà in virtù della quale è permesso fare ciò che non offende il diritto degli altri. La legge, appunto perché protegge la libertà di tutti, impedisce che il singolo possa sacrificare in tutto o in parte la libertà degli altri.
Il diritto di cronaca, cioè il diritto di narrare pubblicamente fatti a mezzo della stampa, è condizionato ai doveri imposti dalla esigenza della tutela della libertà di ciascuno.
La limitazione dell’esercizio di un diritto non compromette la sostanza del diritto, ma lo contiene nei limiti richiesti dallo scopo al quale il diritto è ordinato.
Inoltre, nell’ordinamento giuridico, accanto ai diritti di libertà, vi sono i doveri di solidarietà e non manca chi, appellandosi alla responsabilità della stampa dal punto di vista etico-sociale, afferma giustamente che perfino la semplice informazione giornalistica, oltre che essere oggetto di un diritto, è anche oggetto di un dovere morale e civico, in quanto si voglia intendere il diritto di cronaca come una categoria del diritto di educazione dei lettori, come l’esercizio di un servizio sociale che contribuisce ad emancipare intellettualmente e moralmente l’uomo; qui però siamo nella sfera delle responsabilità morali e civiche, e non si può esigere che ogni cronista sia tenuto a sentire in sé la vocazione dell’educatore. Ma la connessione esiste, e basta considerare che anche l’educatore può educare narrando, ed esercitare con la storia delle idee e dei fatti la sua funzione educativa.
Il riconoscimento di questi limiti giuridici ed etici è ben sottolineato dall’art. 29 della “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”, elaborata dalle Nazioni unite, la quale precisa: «Nell’esercizio dei suoi diritti e nel godimento delle sue libertà ognuno è sottomesso solo alle limitazioni stabilite dalla legge, esclusivamente in vista di assicurare il riconoscimento ed il rispetto del diritto e delle libertà altrui, al fine di soddisfare la giusta esigenza della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale di una società democratica».

3) Coesistenza delle libertà

Partendo dalla considerazione della pluralità degli individui e della pluralità delle libertà, ci si chiede come si garantisca la coesistenza delle libertà.
Le libertà possono venire a conflitto. Come si risolve il conflitto? Sacrificando una libertà all’altra, e limitando l’esercizio dell’una e dell’altra?
La dottrina della coesistenza dei diritti ha precisato che l’esercizio di un diritto non può condurre alla violazione di un altro diritto. Lo Stato di diritto garantisce le libertà di tutti, disciplinando, con l’ordinamento giuridico, la coesistenza delle libertà. Inaccettabile è la tesi kantiana, secondo la quale lo Stato mira semplicemente a garantire la coesistenza. Esso mira pure alla coordinazione delle libertà.
I diritti – ha osservato il Capograssi – «sono tra di loro solidali, fanno insieme sistema, nessuno può essere sacrificato col pretesto di arrivare mediante questo sacrificio all’appagamento degli altri» (G. Capograssi, Introduzione alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, Cedam, Padova 1957, p. 14).
Considerando le libertà nel sistema dei diritti, si osserva che il problema della coordinazione delle libertà può risolversi non nel limitare le libertà ma nell’impedirne l’abuso che implica violazione di libertà.
Non vi sarebbe libertà di stampa se non vi fosse repressione degli abusi di questa libertà, cioè repressione di un esercizio di tale libertà che sia offensivo di altri diritti.
La libertà di manifestare il pensiero con la stampa – come la libertà di associazione, di locomozione, ecc. –, in quanto riguarda non solo l’individuo, ma la relazione tra individui, ha limiti posti dalla relazione stessa, ed il bene di ciascuno è tale in quanto è combinato con il bene di tutti.
La tutela della coesistenza delle libertà esige che, mentre si garantisce all’individuo il diritto di manifestare liberamente le proprie idee per mezzo della stampa, impedendo ogni limitazione di questa libertà, si garantisca pure la libertà del cittadino dalle offese che ai propri diritti possono derivare dall’abuso della manifestazione del pensiero altrui.
ýl diritto – come si notò – fissa un limite tra i soggetti, e se il limite non viene rispettato nasce nel soggetto che subisce una violazione del suo diritto la pretesa di respingere l’invasione nella sua sfera. Alla violazione di un diritto, consumata a mezzo della stampa, deve corrispondere la possibilità di respingere l’invasione, dovendo essere cooperanti, ma non interferenti, le sfere giuridiche dei soggetti coesistenti.
Per questo, la legge – mentre vieta tutto ciò che può essere violazione della libertà di stampa e costrizione della manifestazione del pensiero – stabilisce anche una serie di divieti alla stampa non per quanto riguarda l’esercizio della sua libertà, ma per quanto riguarda quella violazione dei diritti di terzi che possono derivare dall’abuso di esercizio della libertà.
La legge penale prevede reati commessi per mezzo della stampa, e la legge civile prevede i risarcimenti per eventi dannosi prodotti attraverso notizie divulgate dalla stampa. Inoltre, la coscienza morale può condannare certi atteggiamenti della stampa che – di per sé – possono non essere un illecito giuridico. È recente una vivace polemica che aveva per oggetto non tanto la veridicità di notizie pubblicate quanto l’opportunità della loro pubblicazione, considerata nella sfera della discrezionalità.
Non cosa diversa – ai fini della garanzia della coesistenza delle libertà – afferma la “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” (art. 29 n. 3) quando dispone che «questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitate in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni unite». Cioè, vi sono principi e fini di valore universale che trascendono e limitano l’esercizio della libertà. Questo articolo – osserva ancora il Capograssi – «viene a dar rilievo all’attività dell’individuo per riconoscere espressamente che esso impegna (come esercizio di questi diritti) l’ordine stesso internazionale instaurato con l’organizzazione delle Nazioni unite e fa corpo con questa» (op. cit., p. 14).
A fortiori ciò è valido nell’ambito della comunità statuale nella quale vige un ordinamento giuridico positivo, quindi un sistema positivo di diritti e, perciò, una coordinazione dei diritti. E la coordinazione rende necessaria la disciplina del loro esercizio secondo il modo e per opera degli organi stabiliti dalla legge, a garanzia di ogni possibile arbitrio di tale coordinazione.
La nostra Corte Costituzionale, discutendo dell’art. 2 della Costituzione sui «diritti inviolabili dell’uomo» ha stabilito che la norma statutaria considera regola fondamentale dello Stato, per tutto quanto attiene al rapporto tra la collettività ed i singoli, il riconoscimento di quei diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana: diritti che appartengono all’uomo inteso come essere libero (sentenza 3/7/1956, n. 11). Ha poi soggiunto (sentenza 26/1/1957, n. 2) che la Dichiarazione dei diritti di libertà implica per sua natura, in senso giuridico, anche la posizione dei limiti, cioè la determinazione della sfera di azione dei vari soggetti entro condizioni tali che ne risulti garantito lo svolgimento della libertà di tutti; la Corte Costituzionale ha inoltre affermato che è da considerare normale che il precetto costituzionale non copra, per tutta la sua estensione, la materia regolata dalle norme ad essa sottordinate nella scala dei valori normativi (sentenza 3/7/1956, n. 9) e che, pertanto, una disciplina delle modalità dell’esercizio di un diritto non è da considerare di per sé violazione o negazione del diritto stesso.

4) Abuso del diritto

Malgrado il travaglio della dottrina sulla nozione di abuso del diritto, dottrina approdata alla negazione di ogni validità del concetto di abuso e senza entrare in questa sede nella delicata e pure fondamentale controversia, se si può parlare di abuso, è evidente che si ha abuso di un diritto quando l’esercizio di esso lede un diritto altrui, quando viola i limiti imposti o dal diritto altrui (la cui sfera viene invasa) o dal dovere proprio che inibisce determinati comportamenti.
L’abuso costituisce un illecito civilmente e penalmente sanzionato. Negli ordinamenti positivi è esplicitamente sancito il principio che «l’esercizio di un diritto e l’adempimento di un dovere esclude la punibilità» (art. 51 C.p.). Di converso, punibilità si può avere quando non si esercita un diritto o non si adempie un dovere.
L’abuso del diritto di libertà di stampa può essere punito in quanto non è né esercizio di diritto, né adempimento di dovere.
Secondo l’ordinamento costituzionale è assoluto ed incondizionato il diritto di stampa, sicché una legge che lo negasse non potrebbe che essere dichiarata incostituzionale dal previsto organo di garanzia della legittimità costituzionale delle leggi. Ma non contrasta con questa assolutezza incondizionata del diritto il divieto di abuso dell’esercizio del diritto stesso. Abuso che comporta la legittimità della repressione per proteggere il bene minacciato o leso dall’abuso. Tanto è vero che la stessa Costituzione, mentre sancisce il diritto assoluto ed incondizionato (art. 21, comma 1), prevede pure il divieto di pubblicare stampa «contraria al buon costume» (art. 21, comma 6), prevede l’ipotesi e le modalità del «sequestro» (art. 21, comma 4), e prevede pure che «la legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni» del divieto di pubblicazioni «contrarie al buon costume» (art. 21, comma 6). È prevista quindi non solo la repressione, ma anche la prevenzione di quelle che la Costituzione definisce «violazioni». In tal modo lo Stato difende la libertà di stampa contro le aggressioni, che possono essere esterne, e quindi tali da impedire l’esercizio del diritto, ma possono anche essere interne, cioè operate da chi in luogo di esercitare il diritto, ne abusi.
Oltre questo illecito giuridico, penalmente represso, vi è poi l’illecito morale che comporta lesioni della reputazione morale, della probità, e onestà professionale, lesioni per le quali sono previste sanzioni nell’ambito della disciplina professionale dei giornalisti.
5) Tipi di reati

È a tutti nota la fenomenologia degli abusi della libertà di stampa attraverso la nozione dei reati previsti dalle norme penali.
Non è certo esercizio di libertà l’istigazione, per mezzo della stampa, diretta ad influire sulla volontà altrui, e quindi a limitare la libertà altrui, per determinarla al compimento di atti che la legge qualifica reati. Così è per l’istigazione a disubbidire alla legge (art. 266 C.p.), l’istigazione a commettere delitti contro la personalità dello Stato (art. 303 C.p.), l’istigazione a delinquere (artt. 414-415 C.p.).
Non è certo esercizio di libertà il servirsi della stampa per consumare il reato di propaganda sovversiva e antinazionale (art. 272 C.p.), di propaganda per l’instaurazione di un diverso regime dinastico (art. 8 legge 3 dicembre 1947, n. 1546), di propaganda a favore di pratiche antiprocreative (art. 552 C.p.). Si tratta di una propaganda che non è rivolta a persuadere, bensì ad agire in senso contrario alla legge.
Non è esercizio della libertà di stampa il servirsi della stampa per l’apologia di fatti contrari alla disciplina ed ai doveri militari (art. 266 C.p.), per l’apologia sovversiva o antinazionale (art. 272 C.p.), per l’apologia di delitti contro la personalità dello Stato (art. 303 C.p.). Con queste apologie non si difendono idee, ma si esaltano comportamenti contrastanti, con diritti e doveri obiettivi.
Se la libertà di stampa è un diritto, è pure un diritto la tutela di beni, quali la personalità dello Stato, il regime costituzionale, la disciplina militare e l’osservanza delle leggi.

6) Beni e diritti tutelati contro l’abuso della libertà di stampa

La società deve creare le condizioni più favorevoli perché il cittadino raggiunga i suoi fini. Il bene è un oggetto, un fine e la stampa è un mezzo per realizzare questo fine. Ora, vi sono beni e interessi oggettivi, individuali e sociali, che possono essere violati dall’abuso della libertà di stampa.
Si è detto che la verità è la condizione prima dell’esercizio della libertà di stampa, e che ogni alterazione della verità, turbando la conoscenza del fatto, può essere distorsione del fatto se non falsità. Il diritto tutela la verità, ma tutela anche i beni individuali e sociali che possono essere lesi dall’abuso della libertà di stampa.
È un bene lo Stato, un bene supremo che non può essere violato dalla libertà di stampa.
È un bene l’ordinamento costituzionale tutelato dal diritto contro ogni pericolo di sovvertimento.
È un bene l’ordine pubblico la cui tutela impedisce che la stampa favorisca la consumazione di reati; se non vi è libertà di delinquere non vi è pure la libertà di far delinquere.
I beni religiosi sono oggetto di tutela, come pure i beni morali. La legge tutela i diritti della morale sociale in generale, e della morale sessuale in ispecie, con il divieto di esercitare a mezzo della stampa opera di corruzione. La stampa pornografica non può essere oggetto dell’esercizio di un diritto. E ciò dicasi in generale della stampa che devia le coscienze inesperte dei giovani contribuendo a comprimere la loro libertà di formazione o ad asservire la ragione all’istinto sotto l’influenza della stampa diseducativa. I beni familiari sono tutelati contro l’abuso della libertà di stampa, e il diritto tutela la famiglia dall’opera di disgregazione che può essere assecondata dalla stampa.
Ma il bene primo che l’ordinamento giuridico tutela è il soggetto del diritto: l’uomo.
La dignità dell’uomo è un bene supremo che non può essere sacrificato alla libertà della stampa, e la tutela della onorabilità del cittadino e della sua reputazione è una tutela che ha per oggetto beni essenziali che non possono essere sacrificati alla libertà della stampa.

7) Dignità della persona

Il primo limite contro gli abusi del diritto di libertà di stampa è posto dalla dignità della persona.
La stampa, in virtù dell’art. 21 della Costituzione, è libera; ma, in virtù dell’art. 13 della Costituzione, «la libertà personale è inviolabile» e, in virtù dell’art. 32 della Costituzione, «la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Lo Stato, in virtù dell’art. 3 della Costituzione, intende rimuovere tutti gli ostacoli che «impediscono il pieno sviluppo della persona umana», e prevede, con l’art. 13, che sia punita ogni violenza, non solo «fisica» ma anche «morale» sulle persone.
Dignità della persona, libertà della persona, rispetto della persona, sviluppo della persona, sono beni non solo del patrimonio etico, ma anche beni tutelati dall’ordinamento costituzionale alla pari della libertà di stampa che non può penetrare nella sfera di questi valori costituzionalmente promossi e protetti.
È perciò evidente che non è esercizio della libertà di stampa l’offesa della reputazione, l’offesa all’onore della persona, alla stima che un individuo gode nella collettività dal punto di vista morale, sociale e professionale.
Quindi, l’ordinamento giuridico non limita la libertà di stampa configurando come reato la diffusione a mezzo della stampa di notizie che offendono l’onorabilità privata (art. 595 C.p.).
La tutela dalle ingiurie che «offendono l’onore o il decoro di una persona» (art. 594 C.p.), la tutela dalla diffamazione che «offende l’altrui reputazione» (art. 595 C.p.) e così pure la tutela della riserbatezza riguardano una sfera di libertà giuridicamente protetta nella quale non ha diritto di penetrare non solo la stampa, ma neppure l’autorità giudiziaria se non sia richiesta da necessità di giustizia, e, comunque, sempre e solo nei modi stabiliti dalla legge.
8) Interessi costituzionali

Oltre la dignità della persona la legge – come si disse – tutela l’ordine costituzionale ed il prestigio delle alte magistrature dello Stato. Di conseguenza sono considerate reati quelle azioni che, attraverso la stampa, mirano ad offendere l’onore ed il prestigio del presidente della Repubblica (art. 278 C.p.), la Repubblica e le istituzioni costituzionali (art. 290 C.p.), e la Nazione italiana (art. 291 C.p.).
Ogni attività di stampa diretta a sovvertire la struttura dell’ordine costituzionale (e non a riformarlo secondo le procedure previste dalla Costituzione stessa) non può essere esercizio di un diritto. La legge vieta tali azioni e le considera reati (artt. 272-283 C.p.).
Non è esercizio di libertà la propaganda diretta alla instaurazione violenta di una dittatura di classe, alla sovversione dell’ordine sociale, alla distruzione di ogni ordinamento giuridico e politico della società (art. 272 C.p.). Si tratta di propaganda per un’azione violenta, e quindi incompatibile con il rispetto della libertà. La tutela dei poteri costituzionali (Camere, governo, Forze armate) è una tutela che considera quale reato ogni vilipendio di tali istituzioni (art. 290 C.p.).





9) Interessi pubblici

È pubblico interesse la difesa della personalità internazionale e interna dello Stato (art. 3 C.p.), dell’ordine pubblico che non può essere minacciato senza grave pericolo per la libertà di tutti e per la coesistenza sociale; è interesse pubblico la difesa della società contro l’istigazione all’odio di classe, contro l’istigazione a violare le leggi (artt. 266-415 C.p.).
Questi beni non possono essere offesi dalla stampa senza offendere il principio stesso della libertà di stampa e, altresì, il suo esercizio, protetto da queste istituzioni e da questi ordinamenti.
Il divulgare notizie false, esagerate e tendenziose con le quali può essere turbato l’ordine pubblico è azione passibile di contravvenzione (art. 656 C.p.) e non esercizio di libertà di stampa; ugualmente non è esercizio di libertà di stampa ed è passibile di contravvenzione (art. 661 C.p.) l’abusare con impostura della credulità popolare.
Lo Stato – in determinate e limitate situazioni previste dalla legge – può avere interesse al segreto, e chi ha la libertà di narrare non può intendere estesa questa libertà anche al narrare azioni o fatti che debbono restare segreti in quanto sono in gioco beni superiori interni o internazionali, cioè beni di tutti, che potrebbero essere compromessi dalla pubblicità.
Il segreto di Stato, il segreto militare, il segreto parlamentare, ed il segreto giudiziario, hanno per oggetto atti e fatti attinenti a beni che sono tutelati ad esclusivo servizio degli interessi della comunità (artt. 683-684-685 C.p.).
Lo ius narrandi non è contestato, ma sono contestati determinati oggetti della narrazione, in quanto la narrazione di essi è lesiva di libertà, di beni o di interessi pubblici.

10) Interessi giudiziari

I diritti della giustizia debbono coesistere con i diritti della stampa e, in ragione di questa coesistenza, la stampa non può ignorare l’art. 27 della Costituzione secondo il quale «l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva». Tale precetto deve essere osservato da tutti, stampa compresa, e la violazione del diritto dell’imputato non è esercizio della libertà di stampa.
Accanto alla libertà di stampa vi è la libertà del giudice ed il decoro dell’ordine giudiziario. Se la Costituzione afferma che «i giudici sono soggetti soltanto alla legge» (art. 101) questa indipendenza del giudice deve essere tutelata alla pari della libertà di stampa. Che ne è del diritto del giudice a non essere influenzato se l’abuso della libertà di stampa esercita influenze esterne, dirette o indirette sul giudizio? La libertà dei magistrati e di tutti coloro che sono necessari collaboratoti della giustizia (avvocati, testimoni, periti), o sono ad essa soggetti (le parti), è garanzia dell’indipendenza ed efficienza della magistratura.
La pubblicità del dibattito giudiziario è garanzia esterna del rispetto delle procedure, e la stampa, in tale materia, può essere legittima ed efficace collaboratrice della giustizia. Egualmente legittima è la critica della giurisprudenza, condizione del progresso giuridico.
Ma cosa diversa è la violazione del segreto istruttorio tutelato dalla legge. Segreto istruttorio che esiste anche là dove in luogo del procedimento inquisitorio vige il procedimento accusatorio.
Non è esercizio di libertà rendere più difficile alla giustizia il raggiungimento del suo fine che può essere in parte frustrato dalla pubblicità dei fatti la quale può disperdere la traccia dei reati e rendere meno efficace, rapida e conclusiva la fase istruttoria.

11) Interessi religiosi

La libertà di stampa è sancita dalla Costituzione, ma sono pure sancite dalla Costituzione la cooperazione tra Chiesa e Stato e la pace religiosa, considerata come un bene perseguito dalla comunità civile e come un diritto del credente.
L’esercizio della libertà di stampa non può, quindi, violare l’esercizio della libertà di culto, non meno fondamentale della prima. L’offesa della religione mediante vilipendio di chi la professa (artt. 402-403 C.p.), le offese e ingiurie pubbliche al sommo pontefice (art. 8 del Trattato del Laterano) sono violazioni di diritti, evidentemente incompatibili con l’esercizio della libertà di stampa.

12) Buon costume

Lo stesso articolo della Costituzione che sancisce la libertà di stampa stabilisce che «sono vietate» le pubblicazioni «contrarie al buon costume» (art. 21). Quindi il buon costume è un limite costituzionale all’esercizio del diritto della libertà di stampa.
Le pubblicazioni oscene sono vietate dall’art. 528 C.p., ritenendosi oscene le pubblicazioni che «secondo il comune sentimento, offendono il pudore» (art. 529 C.p.) e l’onore sessuale.
Come è noto, difficili controversie sono sorte attorno a questa nozione e non mancano profonde disparità di valutazioni nella dottrina, nonché oscillazioni giurisprudenziali.
Ci condurrebbe lontano l’approfondimento della distinzione tra il riferimento al patrimonio morale permanente e il riferimento alla coscienza attuale e variabile; ugualmente difficile e controversa è la determinazione del rapporto tra l’osceno, l’opera d’arte e l’opera di scienza (art. 519 C.p.). Ma è al di fuori di ogni dibattito il riferimento positivo delle norme al sentimento morale e all’offesa del pudore.
La stampa, quindi, non può essere – anche a termini di legge – strumento di degradazione del costume e di corruzione sessuale. È una libertà che non esiste, perché è violazione di beni costituzionalmente e legislativamente protetti. La dignità ed il livello del «sentimento comune» sono determinati dal costume, il quale esercita una influenza decisiva nell’allargare o restringere la sfera di applicazione della norma.

13) Beni familiari

La Costituzione «riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio» (art. 29) come riconosce i diritti della stampa.
È quindi pienamente conforme al precetto costituzionale l’art. 565 C.p. che punisce gli attentati alla morale familiare commessi a mezzo della stampa. Un «attentato» non può essere esercizio di un diritto.
La pornografia è un’aggressione ai sentimenti morali dei giovani; è un’aggressione, non è esercizio di diritto.
L’art. 14 della legge sulla stampa (8/2/1948, n. 47) dichiara punibili ai sensi dell’art. 528 C.p. «le pubblicazioni destinate ai fanciulli e agli adolescenti quando, per la sensibilità ed impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee ad offendere il sentimento morale o a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto, o al suicidio». Le medesime disposizioni si applicano ai giornali di avventure poliziesche che sfrenano «istinti di violenza e di indisciplina sociale» (art. 14) nonché alle «pubblicazioni di contenuto impressionante o raccapricciante» (art. 15).
La stampa – in quanto abbia questo oggetto – non esercita una libertà, ma lede diritti.

14) Responsabilità della stampa

L’esigenza della tutela dei diritti che possono essere violati per mezzo della stampa è un’esigenza di giustizia. Ogni esercizio di diritto implica una responsabilità, in quanto implica doveri nei confronti di diritti altrui.
Se si vuole trattare la libertà altrui come libertà, e quindi rispettarla, deve essere viva la coscienza della responsabilità intesa in duplice senso, cioè come coerenza interiore del pensiero e come rapporto tra il pensiero proprio e quello altrui.
Il problema della responsabilità della stampa per atti illeciti, lesivi di altrui libertà, va posto sul terreno della «responsabilità personale» secondo l’esplicito precetto della Costituzione (art. 27).
Lo sforzo per tradurre in norme di legge il principio della responsabilità personale, attraverso la revisione degli artt. 57 e 58 C.p., è stato arduo e si potrebbero fornire molte e personali testimonianze del travaglio compiuto.
La soluzione da noi proposta ed accolta dal Parlamento non può essere considerata del tutto soddisfacente. Ma non minori inconvenienti presentano le altre soluzioni prospettate.
Le difficoltà nascono anche dalla particolare configurazione dell’attività della moderna stampa quotidiana, attività frazionata tra vari soggetti che spesso operano a distanza, sotto la pressione dell’urgenza che rende estremamente difficile il controllo della verità dei fatti, sotto la pressione dell’esigenza di un mercato impaziente e di gusti volubili, sotto la pressione della necessità dell’uso sempre più vasto, e, in molti casi, pressoché assorbente, del materiale fornito da agenzie di informazioni più sollecite per la rapidità delle trasmissioni meccanizzate delle notizie che dell’accertamento delle notizie stesse.
Insomma, la lotta contro il tempo e contro la pressante concorrenza rendono difficile al giornalista il controllo, la ponderazione e la riflessione: inoltre la tecnica moderna dell’informazione contribuisce a frazionare le responsabilità.
Ciò non significa che si possa deflettere dal principio della responsabilità personale; ma ciò induce anche a puntare sull’autocontrollo della stampa, nella consapevolezza delle sue responsabilità opportunamente e solennemente sancite dal “Codice etico del giornalismo” accettato all’unanimità dai giornalisti e dagli editori.
L’attività dei comitati “Giustizia e Stampa” potrà essere di ausilio in questo particolare settore, e l’istituzione delle Corti di onore, proposta con disegno di legge, potrà agevolare il rapido ristabilimento dell’onorabilità offesa senza ricorrere necessariamente al potere giurisdizionale. Così pure potrà essere perfezionata la norma relativa alla pubblicazione integrale delle rettifiche.

15) Esigenza di organicità delle norme

Riconosciamo che molto c’è da operare perché tutte le libertà costituzionali siano ugualmente e giuridicamente tutelate e perché le norme relative alla stampa non abbiano quella disorganicità che non è certo di ausilio ad una tempestiva ed uniforme applicazione, in modo che la stampa sia sempre più libera nell’ambito del rispetto delle altre libertà sancite dalla Costituzione.
Ciò comporta responsabilità di governo ma anche responsabilità di Parlamento. È solo con l’azione concorde del potere legislativo ed esecutivo e con l’indipendente attività del potere giudiziario che si può rafforzare la garanzia delle libertà di tutti.
La democrazia che intende «sfuggire alle allucinanti imposizioni delle verità ufficiali» (Capograssi, op. cit., p. 13) è ben conscia che la libertà di stampa è uno dei fondamenti del sistema democratico il cui fine è la dignità dell’uomo nell’esercizio di tutte le sue libertà.



Estratto da Iustitia, n. 4, ottobre-dicembre 1959



Español English Français Deutsch Português