Intervista con Michele Di Ruberto, sottosegretario della Congregazione delle cause dei santi. Con quali procedure un fatto straordinario viene riconosciuto come miracolo dalla Chiesa. E perché è ancora oggi necessario nelle cause di beatificazione e di canonizzazione
di Stefania Falasca
«La cosa più incredibile dei miracoli è che accadono» diceva lo
scrittore inglese Gilbert Keith Chesterton
«La cosa più incredibile dei miracoli è che accadono»
diceva lo scrittore inglese Gilbert Keith Chesterton. Già. Pura gratia
gratis data. Di questo
monsignor Michele Di Ruberto non ha dubbi. Anzi. In fatto di miracoli, o
meglio, di accertamento di miracoli, può considerarsi un esperto. Specialista
in materia giuridica civile e canonica, da trentacinque anniin attività presso la Congregazione
delle cause dei santi, di cui è attualmente sottosegretario, ha visto passare
in rassegna centinaia di casi straordinari, di fronte ai quali la scienza si è
dovuta arrendere.
Il cardinale José Saraiva Martins mentre compie la perorazione delle sei cause di canonizzazione nel concistoro ordinario pubblico tenutosi nella Sala Clementina del Palazzo apostolico vaticano, il 19 febbraio 2004
Dall’84 è responsabile del settore
miracoli. 346 i casi redatti e approvati, una novantina quelli in attesa di
essere esaminati. Da vent’anni spetta a lui partecipare alla Consulta medica,
preparare e redigere, insieme ai postulatori, la Positio super miro, l’insieme cioè degli acta causae e degli acta processus riguardanti i miracoli. Sì, perché forse
non tanti sanno che provare e attestare l’autenticità di un fatto prodigioso è
frutto di una accurata procedura d’inchiesta e di un rigoroso esame scientifico
e teologico. Non solo. Proprio il processo per l’accertamento di un miracolo,
avvenuto per intercessione di un candidato agli onori degli altari, è centrale
nel compimento di una causa di canonizzazione. Con monsignor Di Ruberto abbiamo perciò
voluto guardare da vicino l’esperienza storica della Chiesa in questa materia,
chiarendo alcuni aspetti che riguardano tali eventi straordinari, e addentrarci
nel fitto di quell’iter che conduce all’approvazione di un miracolo. Abbiamo
voluto iniziare questo viaggio partendo proprio dal riconoscimento del fatto
prodigioso attribuito all’intercessione della beata Gianna Beretta Molla,
medico e madre di famiglia, che il 16 maggio prossimo sarà proclamata santa.
Della cui causa Di Ruberto è stato anche, per nomina pontificia, relatore. La canonizzazione di Gianna Beretta
Molla è ormai imminente. Il decreto sul miracolo, avvenuto per la sua
intercessione, era già stato promulgato nel dicembre scorso. Può dirci
innanzitutto in cosa consiste questo decreto? MICHELE DI RUBERTO: Il decreto è l’ultimo
atto che chiude il cammino giuridico dell’accertamento di un miracolo. È un
atto giuridico della Congregazione delle cause dei santi, sancito dal papa, con
cui un fatto prodigioso è definito vero e proprio miracolo. Nella Summa
theologica san Tommaso
definisce miracolo «ciò che è fatto da Dio fuori dell’ordine della natura». Si
considera quindi miracolo un fatto che supera le forze della natura, che è
operato da Dio fuori dell’ordinario di tutta la natura creata per intercessione
di un servo di Dio o di un beato. Senza l’approvazione di miracoli
accaduti per intercessione di un servo di Dio o di un beato non si può perciò
portare a conclusione una causa. DI RUBERTO: Attualmente per la
beatificazione di un servo di Dio non martire la Chiesa chiede un miracolo, per
la canonizzazione (anche di un martire) ne chiede un altro. Solo i presunti
miracoli attribuiti all’intercessione di un servo di Dio o di un beato post
mortem possono essere
oggetto di verifica. Istruita quindi l’inchiesta, che è un vero e proprio
processo, questa viene condotta separatamente da quella sulle virtù o sul
martirio. Nel corso della procedura sono raccolte e vagliate tutte le prove
acquisite riguardanti sia il fatto prodigioso in se stesso, per accertare
l’evento miracoloso come tale, sia l’attribuzione di quel fatto
all’intercessione di un determinato candidato agli onori degli altari.
Monsignor Michele Di Ruberto
Come si svolge l’iter giuridico di
accertamento di un miracolo? DI RUBERTO: L’iter processuale per il
riconoscimento del miracolo avviene secondo le nuove normative stabilite
nell’83 dalla costituzione apostolica Divinus perfectionis Magister. La nuova legislazione stabilisce due
momenti procedurali: quello diocesano e quello della Congregazione, detto
romano. Il primo si svolge nell’ambito della diocesi dove è accaduto il fatto
prodigioso. Nella diocesi di Franca, nello Stato di San Paolo in Brasile, ad
esempio, nel caso di quello attribuito a Gianna Beretta Molla. Il vescovo apre
l’istruttoria sul presunto miracolo nella quale vengono raccolte sia le
deposizioni dei testi oculari interrogati da un tribunale debitamente
costituito, sia la completa documentazione clinica e strumentale inerente al
caso. Nel secondo, la Congregazione esamina l’insieme degli atti pervenuti e le
eventuali documentazioni suppletive, pronunciando il giudizio di merito. Ma perché sono così necessari i
miracoli? Non si può dichiarare la santità sulla base delle prove che
dimostrano l’esercizio in grado eroico delle virtù? DI RUBERTO: Dichiarare la santità di una
persona non è come assegnare un titolo cavalleresco o onorifico. Anche se uno è
in cielo, può darsi che non sia degno, come sembra, di un culto pubblico.
Stabilire l’eroicità delle virtù, attraverso tutto il lavoro di raccolta delle
prove testimoniali e documentarie, di approfondimento storico-critico, di
valutazione teologica fino al raggiungimento della certezza morale e alla
formulazione del giudizio di merito, per quanto fondato, serio e accurato, può
rimanere soggetto a possibile errore. Noi possiamo sempre sbagliarci, possiamo
sempre ingannarci, i miracoli invece solo Dio può compierli, e Dio non inganna.
Sono un dono gratuito di Dio, un segno certissimo della rivelazione, destinato
a glorificare Dio, a suscitare e rafforzare la nostra fede, e sono anche,
quindi, una conferma della santità della persona invocata. Il loro
riconoscimento consente pertanto di dare con sicurezza la concessione del
culto. Insomma i santi sono fatti per i
miracoli e questi, in una causa di canonizzazione, rappresentano anche una
sanzione divina a un giudizio umano... DI RUBERTO: Esattamente. È quindi di
importanza capitale conservare la loro necessità nelle cause di
canonizzazione. E la Chiesa ha attribuito ad essi
sempre la stessa rilevanza? DI RUBERTO: Sempre. I miracoli hanno
sempre avuto una rilevanza centrale. Fin dai primi secoli, quando i vescovi si
trovavano a dover concedere il culto per un non martire, prima di vagliare l’excellentia
vitae e delle virtù,
consideravano le prove dell’excellentiasignorum. Via via poi, nel corso dei secoli, si stabiliscono
e si affinano le procedure d’indagine sui miracoli prima di procedere a una
canonizzazione. Urbano II, nel 1088, sancì che «non si possono ascrivere nel
canone dei santi se non vi sono testimoni che dichiarano che i miracoli siano
stati visti con propri occhi e sia confermato dall’assenso del Sinodo». Dal
XIII secolo acquista importanza l’aspetto medico-legale e, con l’istituzione
della Congregazione dei riti nel 1588, si riorganizza la materia. Si
suggeriscono criteri, come la necessità di interrogare i testi qualificati e
richiedere un parere medico, affinché il giudizio sia sempre dato sulla base
delle perizie medico-legali e sulla base di testimoni oculari. Benedetto XIV
puntualizzò i criteri di valutazione e istituì il primo albo dei medici. Tutta
questa secolare elaborazione confluì nel Codice di diritto canonico del 1917.
Ma la procedura aveva un punto debole: la mancanza di distinzione fra il
giudizio medico-scientifico e quello teologico. I teologi, infatti, dovevano
dare un parere vincolante sulle conclusioni mediche senza avere competenza in
materia. Così Pio XII, nel 1948, decise di costituire la Commissione medica,
poi Consulta medica, come organismo specifico di valutazione scientifica, e da
questo momento in poi, fino ad oggi, l’esame è duplice: medico e teologico. In cosa consiste il giudizio della
Consulta medica? DI RUBERTO: Il suo esame e la discussione
finale si concludono stabilendo esattamente la diagnosi della malattia, la
prognosi, la terapia e la sua soluzione. La guarigione, per essere ritenuta
oggetto di un possibile miracolo, deve essere giudicata dagli specialisti come
rapida, completa, duratura e inspiegabile secondo le attuali cognizioni
medico-scientifiche. Da chi è composta la Consulta? Sono
tutti medici cattolici? DI RUBERTO: È un organo collegiale
costituito da cinque medici specialisti più due periti d’ufficio. Gli
specialisti che ne prendono parte variano a seconda dei casi clinici
presentati. E non è esclusa la richiesta di consulenze o convocazioni di altri
periti provenienti anche dall’estero. Il loro giudizio è di carattere
prettamente scientifico, non si pronunciano in merito al miracolo, dunque se
sono atei o di altre religioni, non è rilevante. Uno dei periti del fatto
prodigioso attribuito a Edith Stein che ha dato il suo contributo come teste
qualificato, è stato, ricordo, un noto medico di Boston di religione ebraica.
Ma ci sono anche non poche perizie e relazioni redatte da medici musulmani e di
altre confessioni. Come vengono qualificate le modalità di
un miracolo? DI RUBERTO: Il miracolo può superare le
capacità della natura o quanto alla sostanza del fatto o quanto al soggetto, o
solo quanto al modo di prodursi. Si distinguono pertanto tre gradi di miracoli.
Il primo grado è rappresentato dalla resurrezione di morti (quoad
substantiam). Il secondo
grado riguarda il soggetto (quoad subiectum): la malattia di una persona è giudicata
inguaribile, nel suo corso può aver distrutto anche ossa o organi vitali; in
questo caso non solo si riscontra la completa guarigione, ma anche la
ricostituzione integrale di quegli organi (restitutio in integrum). C’è poi un terzo grado (quoad modum): la guarigione di una malattia, che la
medicina avrebbe potuto conseguire solo dopo un lungo periodo, avviene
istantaneamente. Anche le conversioni sono fatti
prodigiosi. Attualmente però i miracoli di ordine morale non vengono
considerati nelle cause. Perché? DI RUBERTO: Nessuno può contestare che le
improvvise conversioni di peccatori o di atei, come quelle di san Matteo, del
buon ladrone, di san Paolo, siano veri miracoli. Tuttavia, pur essendo veri,
tali miracoli non sono controllabili, acquisterebbero perciò difficilmente un
valore probativo, in quanto sarebbe estremamente difficile descrivere e
definire simili eventi. Solamente quelli riguardanti le
guarigioni fisiche possono quindi essere oggetto di esame. DI RUBERTO: No. Anche fatti prodigiosi di
ordine tecnico. Vale a dire? DI RUBERTO: Nei Vangeli sono descritti
miracoli come questi: la trasformazione dell’acqua in vino nelle nozze di Cana,
o la moltiplicazione dei pani e dei pesci, ad esempio. Sono eventi analizzabili
scientificamente e tecnicamente, dei quali è possibile dimostrare
l’inspiegabilità. E se ne verificano molti di fatti
simili? DI RUBERTO: Il numero è ristretto.
Eclatante, ad esempio, il caso della moltiplicazione del riso, fatto prodigioso
avvenuto in una mensa di poveri in Spagna per intercessione di fra Juan Macias,
canonizzato nel 1975. Ma anche nelle ultime beatificazioni e canonizzazioni
sono stati presentati casi del genere. Come ad esempio quello del sottomarino
“Pacocha”, inabissatosi nelle acque peruviane il 26 agosto del 1988. Ad una profondità
di 15 metri, con una pressione dell’acqua di 3,8 tonnellate, il comandante, che
aveva invocato l’aiuto della serva di Dio Maria Petkovic, riuscì ad aprire con
estrema facilità il portellone del sottomarino, e a salvare così l’equipaggio.
In questi casi l’esame non spetta ai medici, ma viene riunita una consulta di
periti tecnici ad hoc
che ne studiano minuziosamente ogni elemento. E se ci sono perplessità? DI RUBERTO: Se si presentano perplessità,
la consulta sospende la valutazione e chiede altre perizie e documentazioni.
Una volta raggiunta la maggioranza o l’unanimità nel voto, l’esame passa alla
consulta dei teologi. Qual è l’oggetto specifico del giudizio
da parte dei teologi? DI RUBERTO: I consultori teologi, partendo
dalle conclusioni della Consulta medica, sono chiamati a individuare il nesso
di causalità tra le preghiere al servo di Dio e la guarigione o altro
inspiegabile evento di ordine tecnico, ed esprimono il parere che il fatto
prodigioso è un vero miracolo. Quando anche i teologi hanno espresso e redatto
il loro voto, la valutazione passa alla Congregazione dei vescovi e cardinali,
i quali, dopo aver ascoltato l’esposizione fatta da un “ponente”, discutono
tutti gli elementi del miracolo: ciascun componente dà quindi il suo giudizio da
sottoporre all’approvazione del papa, il quale determina il miracolo,e dispone poi di promulgarne il
decreto. È mai capitato che il papa dopo aver
ascoltato le conclusioni si sia pronunciato diversamente? DI RUBERTO: È capitato, ma non in tempi
recenti, che qualche pontefice abbia fatto soprassedere per rivedere il caso.
Un tempo le tecniche d’indagine scientifica non erano così affinate ed evolute,
non si disponeva di mezzi diagnostici e strumentali sofisticati, quali quelli
che abbiamo oggi, tali da fornire idonee garanzie. Inoltre il numero dei
miracoli richiesto per le beatificazioni e canonizzazioni era maggiore. Le norme attuali non fissano però il
numero di miracoli richiesto. Lei ritiene che potrebbero di nuovo aumentare? DI RUBERTO: Il numero attuale è una prassi
stabilitasi con Paolo VI. Non sarei del parere di aggiungere un altro miracolo
per la canonizzazione. Può verificarsi che per un candidato ci siano più fatti
prodigiosi con requisiti tali da essere considerati idonei per un processo.
Due, per cui le prove siano tali da essere assolutamente inconfutabili, possono
bastare. Il fatto straordinario attribuito a
Gianna Beretta Molla è accaduto meno di quattro anni fa. Il suo riconoscimento
è stato rapido. DI RUBERTO: La Consulta medica già
nell’aprile dello scorso anno si era pronunciata all’unanimità sulla sua
straordinarietà e inspiegabilità scientifica. Anche il voto dei teologi è stato
unanime. Lei è stato relatore della sua causa di
canonizzazione... DI RUBERTO: La sua causa, di grande
rilievo ecclesiale, era stata desiderata da Paolo VI. L’aveva colpito la figura
di questa donna dell’Azione cattolica, e aveva definito l’offerta della sua
vita una «meditata immolazione». Essendo dell’Azione cattolica, fui designato
allora relatore ad casum. Quale aspetto lo ha maggiormente
colpito nella vicenda del miracolo attribuito a Gianna Beretta Molla? DI RUBERTO: Quando un miracolo accade, il
beneficio non èsolo per i diretti
interessati ma per tutti i fedeli. Il fatto prodigioso, di una bambina
formatasi nel grembo materno in totale assenza di liquido amniotico, è un
miracolo che si lega particolarmente alla vita e all’opera di Gianna Beretta
Molla, madre e medico pediatra. È inoltre singolare che questo miracolo, per
sua intercessione, sia accaduto, come il precedente per la beatificazione, in
Brasile, dove Gianna Beretta Molla aveva in gioventù desiderato andare come
medico volontario. A giusto titolo, il Concilio Vaticano II, parlando della
intercessione dei santi, ha voluto inquadrarla nella vitale unione di carità
che dobbiamo avere con essi. Quel vitale consortium per cui noi possiamo aver parte ai
benefici procurati dai loro meriti e, amandoli di quella carità che tende a
Dio, formiamo con loro un solo corpo, una sola famiglia, una sola Chiesa.