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Marzo 2004 -> Sommario -> La necessità dei miracoli.....
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Santi


La necessità dei miracoli

Intervista con Michele Di Ruberto, sottosegretario della Congregazione delle cause dei santi. Con quali procedure un fatto straordinario viene riconosciuto come miracolo dalla Chiesa. E perché è ancora oggi necessario nelle cause di beatificazione e di canonizzazione

di Stefania Falasca

 

«La cosa più incredibile dei miracoli è che accadono» diceva lo scrittore inglese Gilbert Keith Chesterton

     «La cosa più incredibile dei miracoli è che accadono» diceva lo scrittore inglese Gilbert Keith Chesterton. Già. Pura gratia gratis data. Di questo monsignor Michele Di Ruberto non ha dubbi. Anzi. In fatto di miracoli, o meglio, di accertamento di miracoli, può considerarsi un esperto. Specialista in materia giuridica civile e canonica, da trentacinque anni  in attività presso la Congregazione delle cause dei santi, di cui è attualmente sottosegretario, ha visto passare in rassegna centinaia di casi straordinari, di fronte ai quali la scienza si è dovuta arrendere.
Il cardinale José Saraiva Martins mentre compie la perorazione delle sei cause di canonizzazione nel concistoro ordinario pubblico tenutosi nella Sala Clementina del Palazzo apostolico vaticano, il 19 febbraio 2004
     Dall’84 è responsabile del settore miracoli. 346 i casi redatti e approvati, una novantina quelli in attesa di essere esaminati. Da vent’anni spetta a lui partecipare alla Consulta medica, preparare e redigere, insieme ai postulatori, la Positio super miro, l’insieme cioè degli acta causae e degli acta processus riguardanti i miracoli. Sì, perché forse non tanti sanno che provare e attestare l’autenticità di un fatto prodigioso è frutto di una accurata procedura d’inchiesta e di un rigoroso esame scientifico e teologico. Non solo. Proprio il processo per l’accertamento di un miracolo, avvenuto per intercessione di un candidato agli onori degli altari, è centrale nel compimento di una causa di canonizzazione.
     Con monsignor Di Ruberto abbiamo perciò voluto guardare da vicino l’esperienza storica della Chiesa in questa materia, chiarendo alcuni aspetti che riguardano tali eventi straordinari, e addentrarci nel fitto di quell’iter che conduce all’approvazione di un miracolo. Abbiamo voluto iniziare questo viaggio partendo proprio dal riconoscimento del fatto prodigioso attribuito all’intercessione della beata Gianna Beretta Molla, medico e madre di famiglia, che il 16 maggio prossimo sarà proclamata santa. Della cui causa Di Ruberto è stato anche, per nomina pontificia, relatore.  
     La canonizzazione di Gianna Beretta Molla è ormai imminente. Il decreto sul miracolo, avvenuto per la sua intercessione, era già stato promulgato nel dicembre scorso. Può dirci innanzitutto in cosa consiste questo decreto?
     MICHELE DI RUBERTO: Il decreto è l’ultimo atto che chiude il cammino giuridico dell’accertamento di un miracolo. È un atto giuridico della Congregazione delle cause dei santi, sancito dal papa, con cui un fatto prodigioso è definito vero e proprio miracolo. Nella Summa theologica san Tommaso definisce miracolo «ciò che è fatto da Dio fuori dell’ordine della natura». Si considera quindi miracolo un fatto che supera le forze della natura, che è operato da Dio fuori dell’ordinario di tutta la natura creata per intercessione di un servo di Dio o di un beato.
     Senza l’approvazione di miracoli accaduti per intercessione di un servo di Dio o di un beato non si può perciò portare a conclusione una causa.
     DI RUBERTO: Attualmente per la beatificazione di un servo di Dio non martire la Chiesa chiede un miracolo, per la canonizzazione (anche di un martire) ne chiede un altro. Solo i presunti miracoli attribuiti all’intercessione di un servo di Dio o di un beato post mortem possono essere oggetto di verifica. Istruita quindi l’inchiesta, che è un vero e proprio processo, questa viene condotta separatamente da quella sulle virtù o sul martirio. Nel corso della procedura sono raccolte e vagliate tutte le prove acquisite riguardanti sia il fatto prodigioso in se stesso, per accertare l’evento miracoloso come tale, sia l’attribuzione di quel fatto all’intercessione di un determinato candidato agli onori degli altari.
Monsignor Michele Di Ruberto
     Come si svolge l’iter giuridico di accertamento di un miracolo?
     DI RUBERTO: L’iter processuale per il riconoscimento del miracolo avviene secondo le nuove normative stabilite nell’83 dalla costituzione apostolica Divinus perfectionis Magister. La nuova legislazione stabilisce due momenti procedurali: quello diocesano e quello della Congregazione, detto romano. Il primo si svolge nell’ambito della diocesi dove è accaduto il fatto prodigioso. Nella diocesi di Franca, nello Stato di San Paolo in Brasile, ad esempio, nel caso di quello attribuito a Gianna Beretta Molla. Il vescovo apre l’istruttoria sul presunto miracolo nella quale vengono raccolte sia le deposizioni dei testi oculari interrogati da un tribunale debitamente costituito, sia la completa documentazione clinica e strumentale inerente al caso. Nel secondo, la Congregazione esamina l’insieme degli atti pervenuti e le eventuali documentazioni suppletive, pronunciando il giudizio di merito.   
     Ma perché sono così necessari i miracoli? Non si può dichiarare la santità sulla base delle prove che dimostrano l’esercizio in grado eroico delle virtù?
     DI RUBERTO: Dichiarare la santità di una persona non è come assegnare un titolo cavalleresco o onorifico. Anche se uno è in cielo, può darsi che non sia degno, come sembra, di un culto pubblico. Stabilire l’eroicità delle virtù, attraverso tutto il lavoro di raccolta delle prove testimoniali e documentarie, di approfondimento storico-critico, di valutazione teologica fino al raggiungimento della certezza morale e alla formulazione del giudizio di merito, per quanto fondato, serio e accurato, può rimanere soggetto a possibile errore. Noi possiamo sempre sbagliarci, possiamo sempre ingannarci, i miracoli invece solo Dio può compierli, e Dio non inganna. Sono un dono gratuito di Dio, un segno certissimo della rivelazione, destinato a glorificare Dio, a suscitare e rafforzare la nostra fede, e sono anche, quindi, una conferma della santità della persona invocata. Il loro riconoscimento consente pertanto di dare con sicurezza la concessione del culto.
     Insomma i santi sono fatti per i miracoli e questi, in una causa di canonizzazione, rappresentano anche una sanzione divina a un giudizio umano...
     DI RUBERTO: Esattamente. È quindi di importanza capitale conservare la loro necessità nelle cause di canonizzazione.  
     E la Chiesa ha attribuito ad essi sempre la stessa rilevanza?
     DI RUBERTO: Sempre. I miracoli hanno sempre avuto una rilevanza centrale. Fin dai primi secoli, quando i vescovi si trovavano a dover concedere il culto per un non martire, prima di vagliare l’excellentia vitae e delle virtù, consideravano le prove dell’excellentia signorum. Via via poi, nel corso dei secoli, si stabiliscono e si affinano le procedure d’indagine sui miracoli prima di procedere a una canonizzazione. Urbano II, nel 1088, sancì che «non si possono ascrivere nel canone dei santi se non vi sono testimoni che dichiarano che i miracoli siano stati visti con propri occhi e sia confermato dall’assenso del Sinodo». Dal XIII secolo acquista importanza l’aspetto medico-legale e, con l’istituzione della Congregazione dei riti nel 1588, si riorganizza la materia. Si suggeriscono criteri, come la necessità di interrogare i testi qualificati e richiedere un parere medico, affinché il giudizio sia sempre dato sulla base delle perizie medico-legali e sulla base di testimoni oculari. Benedetto XIV puntualizzò i criteri di valutazione e istituì il primo albo dei medici. Tutta questa secolare elaborazione confluì nel Codice di diritto canonico del 1917. Ma la procedura aveva un punto debole: la mancanza di distinzione fra il giudizio medico-scientifico e quello teologico. I teologi, infatti, dovevano dare un parere vincolante sulle conclusioni mediche senza avere competenza in materia. Così Pio XII, nel 1948, decise di costituire la Commissione medica, poi Consulta medica, come organismo specifico di valutazione scientifica, e da questo momento in poi, fino ad oggi, l’esame è duplice: medico e teologico.
     In cosa consiste il giudizio della Consulta medica?
     DI RUBERTO: Il suo esame e la discussione finale si concludono stabilendo esattamente la diagnosi della malattia, la prognosi, la terapia e la sua soluzione. La guarigione, per essere ritenuta oggetto di un possibile miracolo, deve essere giudicata dagli specialisti come rapida, completa, duratura e inspiegabile secondo le attuali cognizioni medico-scientifiche.
     Da chi è composta la Consulta? Sono tutti medici cattolici?
     DI RUBERTO: È un organo collegiale costituito da cinque medici specialisti più due periti d’ufficio. Gli specialisti che ne prendono parte variano a seconda dei casi clinici presentati. E non è esclusa la richiesta di consulenze o convocazioni di altri periti provenienti anche dall’estero. Il loro giudizio è di carattere prettamente scientifico, non si pronunciano in merito al miracolo, dunque se sono atei o di altre religioni, non è rilevante. Uno dei periti del fatto prodigioso attribuito a Edith Stein che ha dato il suo contributo come teste qualificato, è stato, ricordo, un noto medico di Boston di religione ebraica. Ma ci sono anche non poche perizie e relazioni redatte da medici musulmani e di altre confessioni. 
     Come vengono qualificate le modalità di un miracolo?
     DI RUBERTO: Il miracolo può superare le capacità della natura o quanto alla sostanza del fatto o quanto al soggetto, o solo quanto al modo di prodursi. Si distinguono pertanto tre gradi di miracoli. Il primo grado è rappresentato dalla resurrezione di morti (quoad substantiam). Il secondo grado riguarda il soggetto (quoad subiectum): la malattia di una persona è giudicata inguaribile, nel suo corso può aver distrutto anche ossa o organi vitali; in questo caso non solo si riscontra la completa guarigione, ma anche la ricostituzione integrale di quegli organi (restitutio in integrum). C’è poi un terzo grado (quoad modum): la guarigione di una malattia, che la medicina avrebbe potuto conseguire solo dopo un lungo periodo, avviene istantaneamente.
     Anche le conversioni sono fatti prodigiosi. Attualmente però i miracoli di ordine morale non vengono considerati nelle cause. Perché? 
     DI RUBERTO: Nessuno può contestare che le improvvise conversioni di peccatori o di atei, come quelle di san Matteo, del buon ladrone, di san Paolo, siano veri miracoli. Tuttavia, pur essendo veri, tali miracoli non sono controllabili, acquisterebbero perciò difficilmente un valore probativo, in quanto sarebbe estremamente difficile descrivere e definire simili eventi.
     Solamente quelli riguardanti le guarigioni fisiche possono quindi essere oggetto di esame.
     DI RUBERTO: No. Anche fatti prodigiosi di ordine tecnico.
     Vale a dire?
     DI RUBERTO: Nei Vangeli sono descritti miracoli come questi: la trasformazione dell’acqua in vino nelle nozze di Cana, o la moltiplicazione dei pani e dei pesci, ad esempio. Sono eventi analizzabili scientificamente e tecnicamente, dei quali è possibile dimostrare l’inspiegabilità.
     E se ne verificano molti di fatti simili?
     DI RUBERTO: Il numero è ristretto. Eclatante, ad esempio, il caso della moltiplicazione del riso, fatto prodigioso avvenuto in una mensa di poveri in Spagna per intercessione di fra Juan Macias, canonizzato nel 1975. Ma anche nelle ultime beatificazioni e canonizzazioni sono stati presentati casi del genere. Come ad esempio quello del sottomarino “Pacocha”, inabissatosi nelle acque peruviane il 26 agosto del 1988. Ad una profondità di 15 metri, con una pressione dell’acqua di 3,8 tonnellate, il comandante, che aveva invocato l’aiuto della serva di Dio Maria Petkovic, riuscì ad aprire con estrema facilità il portellone del sottomarino, e a salvare così l’equipaggio. In questi casi l’esame non spetta ai medici, ma viene riunita una consulta di periti tecnici ad hoc che ne studiano minuziosamente ogni elemento.  
     E se ci sono perplessità?
     DI RUBERTO: Se si presentano perplessità, la consulta sospende la valutazione e chiede altre perizie e documentazioni. Una volta raggiunta la maggioranza o l’unanimità nel voto, l’esame passa alla consulta dei teologi.
     Qual è l’oggetto specifico del giudizio da parte dei teologi?
     DI RUBERTO: I consultori teologi, partendo dalle conclusioni della Consulta medica, sono chiamati a individuare il nesso di causalità tra le preghiere al servo di Dio e la guarigione o altro inspiegabile evento di ordine tecnico, ed esprimono il parere che il fatto prodigioso è un vero miracolo. Quando anche i teologi hanno espresso e redatto il loro voto, la valutazione passa alla Congregazione dei vescovi e cardinali, i quali, dopo aver ascoltato l’esposizione fatta da un “ponente”, discutono tutti gli elementi del miracolo: ciascun componente dà quindi il suo giudizio da sottoporre all’approvazione del papa, il quale determina il miracolo,  e dispone poi di promulgarne il decreto.
     È mai capitato che il papa dopo aver ascoltato le conclusioni si sia pronunciato diversamente?
     DI RUBERTO: È capitato, ma non in tempi recenti, che qualche pontefice abbia fatto soprassedere per rivedere il caso. Un tempo le tecniche d’indagine scientifica non erano così affinate ed evolute, non si disponeva di mezzi diagnostici e strumentali sofisticati, quali quelli che abbiamo oggi, tali da fornire idonee garanzie. Inoltre il numero dei miracoli richiesto per le beatificazioni e canonizzazioni era maggiore.
     Le norme attuali non fissano però il numero di miracoli richiesto. Lei ritiene che potrebbero di nuovo aumentare?
     DI RUBERTO: Il numero attuale è una prassi stabilitasi con Paolo VI. Non sarei del parere di aggiungere un altro miracolo per la canonizzazione. Può verificarsi che per un candidato ci siano più fatti prodigiosi con requisiti tali da essere considerati idonei per un processo. Due, per cui le prove siano tali da essere assolutamente inconfutabili, possono bastare.
     Il fatto straordinario attribuito a Gianna Beretta Molla è accaduto meno di quattro anni fa. Il suo riconoscimento è stato rapido.
     DI RUBERTO: La Consulta medica già nell’aprile dello scorso anno si era pronunciata all’unanimità sulla sua straordinarietà e inspiegabilità scientifica. Anche il voto dei teologi è stato unanime.
     Lei è stato relatore della sua causa di canonizzazione...
     DI RUBERTO: La sua causa, di grande rilievo ecclesiale, era stata desiderata da Paolo VI. L’aveva colpito la figura di questa donna dell’Azione cattolica, e aveva definito l’offerta della sua vita una «meditata immolazione». Essendo dell’Azione cattolica, fui designato allora relatore ad casum. 
     Quale aspetto lo ha maggiormente colpito nella vicenda del miracolo attribuito a Gianna Beretta Molla? 
     DI RUBERTO: Quando un miracolo accade, il beneficio non è  solo per i diretti interessati ma per tutti i fedeli. Il fatto prodigioso, di una bambina formatasi nel grembo materno in totale assenza di liquido amniotico, è un miracolo che si lega particolarmente alla vita e all’opera di Gianna Beretta Molla, madre e medico pediatra. È inoltre singolare che questo miracolo, per sua intercessione, sia accaduto, come il precedente per la beatificazione, in Brasile, dove Gianna Beretta Molla aveva in gioventù desiderato andare come medico volontario. A giusto titolo, il Concilio Vaticano II, parlando della intercessione dei santi, ha voluto inquadrarla nella vitale unione di carità che dobbiamo avere con essi. Quel vitale consortium per cui noi possiamo aver parte ai benefici procurati dai loro meriti e, amandoli di quella carità che tende a Dio, formiamo con loro un solo corpo, una sola famiglia, una sola Chiesa.                                     

 

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