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DOSSIER EMERGENZA CARCERI
tratto dal n. 06 - 2000

Magistrati ingolfati


Il Tribunale di sorveglianza decide in merito ai benefici che un detenuto può ottenere. Ne parla Alessandro Margara, ex direttore del Dap, oggi in servizio presso il Tribunale di sorveglianza di Firenze


Intervista con Alessandro Margara di Davide Malacaria


Istituito come organo di controllo dell’Amministrazione penitenziaria, il Tribunale di sorveglianza ha assunto, dopo la riforma penitenziaria nel 1986, la funzione di giudice della fase esecutiva della pena. È questo foro, in particolare, che decide in merito ai benefici di cui può godere un detenuto, anche con riguardo alle pene alternative. A questo proposito abbiamo interpellato Alessandro Margara, ex direttore del Dap (Direzione dell’amministrazione penitenziaria), attualmente in servizio presso il Tribunale di sorveglianza di Firenze.

Vengono presi i dati dei nuovi arrivati a Regina Coeli

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Quali sono i problemi che più ostacolano il lavoro dei Tribunali di sorveglianza?
ALESSANDRO MARGARA: Anzitutto c’è una carenza organizzativa. In vista della legge “Simeone-Saraceni” del 1998 che prevedeva l’estensione delle pene alternative alla detenzione penitenziaria, e di conseguenza un aumento di lavoro per i tribunali, si è provveduto ad accrescere il numero dei magistrati, ma non si è pensato ad un analogo incremento per il personale degli uffici, rimasto invariato. Si constata quindi una mancanza di personale di cancelleria, di dattilografi, ecc., figure essenziali per lo svolgimento del lavoro ordinario. Inoltre c’è un problema di informatizzazione: il lavoro della Magistratura di sorveglianza ha un grado elevato di standardizzazione, quindi avere un supporto informatico adeguato sarebbe di grande ausilio. Infine occorre tenere presente che il Tribunale di sorveglianza non fa altro che svolgere la fase terminale del lavoro che parte dagli organi dell’Amministrazione penitenziaria e dal Centro di servizio sociale per adulti, uffici dai quali provengono le informazioni e le istanze per accedere ai benefici penitenziari. Ma il personale di supporto e di assistenza, e anche gli educatori, sono pochi, e non riescono a svolgere adeguatamente quella funzione di ausilio alla Magistratura loro assegnata.
Quindi è solo un problema organizzativo?
MARGARA: Vorrei sottolineare anche il problema dei rapporti tra organi di polizia e magistrati di sorveglianza. Alcune norme entrate in vigore agli inizi degli anni Novanta assegnavano agli organi di polizia compiti informativi nei riguardi della Magistratura di sorveglianza. Purtroppo gli organi di polizia tendono ad interpretare questi compiti come se fosse loro assegnata una funzione valutativa. Accade così che un parere proveniente dagli organi penitenziari o dal servizio sociale sia in netto contrasto con quello proveniente dagli organi di polizia. Se poi si pensa che generalmente gli organi di polizia, in questi casi, non fanno altro che esprimere valutazioni in base alle investigazioni e alle informazioni precedenti il periodo detentivo, si possono capire le difficoltà che incontra il magistrato di sorveglianza. Tanto più che è difficile decidere contro un parere negativo della polizia.
Tutte queste difficoltà incidono, oltre che in merito alle decisioni, anche sui tempi di queste…
MARGARA: Il tempo è un fattore essenziale e purtroppo alcune sedi importanti hanno arretrati di due o tre anni. Il magistrato decide in base alle informazioni che gli vengono fornite: se passa un anno o due dalla raccolta di queste, si lavora su dati superati, e si rischia di prendere decisioni errate. Purtroppo in alcuni uffici non c’è una chiara coscienza dell’importanza del tempo…
I detenuti lamentano anche difficoltà poste dalla Magistratura nella concessione delle misure alternative.
MARGARA: Molti magistrati scontano un difetto di fiducia nei riguardi delle pene alternative alla detenzione. In qualche misura si può parlare di una sorta di obiezione di coscienza verso di esse. Ciò si riflette in una prassi restrittiva, sia negando o concedendo meno di quanto richiesto, sia vincolando le concessioni a prescrizioni molto rigide, che rendono possibile la revoca del beneficio anche per mancanze di poca rilevanza.


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