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STRASBURGO VISTA DA VICINO
tratto dal n. 05 - 1999

Dalla Comunità all’Unione


Le date da ricordare del processo d’integrazione europeo. La struttura istituzionale attuale


a cura di Lina Vido


L’EVOLUZIONE ISTITUZIONALE

Il 9 maggio 1950 Robert Schuman, ministro degli Affari esteri della Repubblica francese, propone di porre le condizioni di una pace duratura tra la Francia e la Germania mettendo l’insieme della produzione franco-tedesca di carbone e acciaio sotto un’Alta autorità comune, in una organizzazione aperta alla partecipazione di altri Paesi europei.
Nasce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (Ceca) con il Trattato di Parigi, firmato il 18 aprile 1951 tra la Francia, l’Italia, il Belgio, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e la Repubblica Federale di Germania, ed entrato in vigore il 25 luglio 1952.
Roma, 25 marzo 1957. La firma per l’istituzione della Comunità economica europea

Roma, 25 marzo 1957. La firma per l’istituzione della Comunità economica europea

Il Trattato prevede l’Alta autorità, incaricata dell’azione principale, l’Assemblea comune, il Consiglio dei ministri e la Corte di giustizia. Inoltre, presso l’Alta autorità è istituito un Comitato consultivo, composto da rappresentanti delle parti sociali, dei consumatori e dei commercianti.
I Trattati di Roma, sottoscritti il 25 marzo 1957 dagli stessi firmatari del Trattato di Parigi ed entrati in vigore il 1 gennaio 1958, istituiscono due altre Comunità: la Comunità economica europea (Cee), destinata a instaurare un mercato comune per tutti i prodotti, sia agricoli che industriali, e la Comunità europea dell’energia atomica (Ceea) o Euratom, destinata a promuovere la formazione e il rapido incremento dell’industria nucleare europea.
I Trattati di Roma prevedono un’unica Assemblea parlamentare, un Consiglio per la Cee e un Consiglio per la Ceea, una Commissione per la Cee e una Commissione per la Ceea, un’unica Corte di giustizia, il Comitato economico e sociale, analogo al Comitato consultivo della Ceca, e la Banca europea per gli investimenti (Bei).
Nel 1967 entra in vigore il Trattato di fusione che unifica i tre Consigli in un unico Consiglio dei ministri e i tre esecutivi – l’Alta autorità della Ceca, la Commissione della Cee e quella della Ceea – in un’unica Commissione delle Comunità europee.
Nel 1973 aderiscono alla Comunità il Regno Unito, l’Irlanda e la Danimarca.
Nel 1974 il “vertice” decide di istituzionalizzare le riunioni dei capi di Stato o di governo sotto forma di Consiglio europeo, con competenze che oltrepassano i limiti dei Trattati di Parigi e di Roma, in particolare per quanto riguarda la politica estera. Nella stessa occasione viene deciso di democratizzare la Comunità mediante l’elezione a suffragio universale diretto dei membri del Parlamento europeo.
Nel 1979, prime elezioni a suffragio universale diretto dei membri del Parlamento europeo.
Nel 1981, adesione della Grecia alla Comunità europea.
Nel 1984, seconda elezione a suffragio universale diretto dei membri del Parlamento europeo.
Dal 1 gennaio 1986, la Spagna e il Portogallo diventano membri della Comunità.
Nel 1989, terza elezione a suffragio universale diretto dei membri del Parlamento europeo.
9 novembre 1989, caduta del muro di Berlino.
Nel dicembre 1991, riunito a Maastricht, il Consiglio europeo decide di istituire un’Unione europea.
Il Trattato dell’Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entra in vigore il 1 novembre 1993. Esso conferisce importanti poteri al Parlamento europeo, specialmente per quanto concerne la codecisione legislativa, instaura un processo in tre fasi destinato a portare all’adozione di una moneta unica non oltre il 1 gennaio 1999 e ne stabilisce le condizioni per la partecipazione.
Nel 1994, quarta elezione a suffragio universale diretto dei membri del Parlamento europeo.
Nel gennaio 1995, adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia all’Unione europea.
Nel dicembre 1995, il Consiglio europeo, riunito a Madrid, decide l’avvio della Conferenza intergovernativa, a livello di capi di Stato o di governo, destinata a riformare i trattati per adattare l’Unione europea alle realtà attuali e alle esigenze future.
Nel giugno 1997, a conclusione dei lavori della Conferenza intergovernativa, il Consiglio europeo approva il testo del nuovo Trattato sull’Unione europea, che viene firmato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997. Entra in vigore il 1 maggio 1999. I poteri di codecisione del Parlamento europeo in materia legislativa sono aumentati.
Il 2 maggio 1998 il Consiglio europeo di Bruxelles introduce l’euro e designa il Comitato direttivo della Banca centrale europea.
31 dicembre 1998, fissazione del tasso di conversione tra l’euro e le monete degli undici Stati membri che hanno soddisfatto le condizioni richieste per partecipare alla moneta unica (Patto di stabilità e di crescita).
1 gennaio 1999, entrata in vigore dell’euro, senza obbligo di usarlo. Le banconote e le monete saranno in circolazione nel 2002.

LA STRUTTURA ISTITUZIONALE DELL’UNIONE EUROPEA
Disposizioni del Trattato di Amsterdam

Le istituzioni
Il Parlamento europeo – Ha poteri legislativi e di controllo.
Il Consiglio – Ha il compito di provvedere al coordinamento delle politiche degli Stati membri e dispone del potere legislativo.
La Commissione – Dispone del potere di iniziativa legislativa, è competente per l’applicazione del Trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del Trattato stesso, formula raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal Trattato, partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e del Parlamento ed esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l’attuazione delle norme da esso stabilite.
La Corte di giustizia – Assicura il rispetto dei diritti nell’interpretazione e nell’applicazione del Trattato. Tribunale di primo grado.
La Corte dei conti – Assicura il controllo dei conti.

Gli organi
Il Comitato economico e sociale – Ha carattere consultivo. È composto di rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale.
Il Comitato delle regioni – Ha carattere consultivo. È composto di rappresentanti delle collettività regionali e locali.
La Banca europea per gli investimenti – È dotata di personalità giuridica. Facilita il finanziamento di programmi di investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziati dalla Comunità.
La Banca centrale europea – È responsabile della politica monetaria ed è incaricata del coordinamento delle banche nazionali.


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