INTERVISTE. L’ordinamento giudiziario nei Sacri Palazzi
I tribunali di Sua Santità
Come funziona la giustizia della Santa Sede e nel piccolo Stato Pontificio. Parla l’arcivescovo polacco Zenon Grocholewski, prefetto della Segnatura Apostolica e presidente della Corte di Cassazione della Città del Vaticano
Intervista con Zenon Grocholewski di Gianni Cardinale
In Italia il tema giustizia
è sempre al centro dell’attenzione del mondo politico e dei
mass media. Nella penisola, comunque, quello italiano non è
l’unico sistema giudiziario esistente. La presenza a Roma degli
organismi centrali della Chiesa cattolica, la cosiddetta Santa Sede, e del
minuscolo Stato della Città del Vaticano, significano
l’esistenza di un mondo della giustizia diverso rispetto a quello
governato dal Ministero di via Arenula.
30Giorni ha intervistato l’arcivescovo Zenon Grocholewski, il prelato che ricopre l’incarico di prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e quello di presidente della Corte di Cassazione dello Stato della Città del Vaticano. In pratica, la massima autorità giudiziaria, dopo il Papa ovviamente, della Chiesa cattolica.
Nato sessant’anni fa in Polonia (arcidiocesi di Poznan), Grocholewski lavora nella Curia romana da tempi non sospetti, fin dall’epoca di Paolo VI («nell’ultima fase del pontificato montiniano, comunque, eravamo sedici polacchi nella Curia romana», precisa). Dopo aver studiato nell’Urbe, Grocholewski, da semplice sacerdote, ha cominciato subito a lavorare nella Segnatura (gli uscieri lo chiamano ancora don Zeno), di cui è diventato segretario nell’82 e prefetto nell’ottobre dello scorso anno.

Eccellenza, quali sono i compiti del Supremo Tribunale
della Segnatura Apostolica?
ZENON GROCHOLEWSKI: La Segnatura Apostolica ha tre diverse sezioni che potrebbero essere paragonate a tre diversi organismi statali. Nella prima sezione essa svolge le funzioni di supremo tribunale della giustizia ordinaria, simile alla Corte di Cassazione italiana. Questo è il ruolo più antico della Segnatura. Prima del Concilio Vaticano II era praticamente l’unico. Dopo invece le sono state assegnate nuove competenze, così che attualmente la prima sezione occupa al massimo un decimo dell’intera nostra attività. Comunque si deve notare che il ruolo di “cassazione” viene svolto soprattutto nei confronti del Tribunale della Rota Romana, e non, come negli ordinamenti statali, verso qualsiasi tribunale. In questa sezione la Segnatura Apostolica giudica le querele di nullità contro le sentenze della Rota; le richieste della cosiddetta restitutio in integrum contro le medesime sentenze passate in giudicato, ma accusate di manifesta ingiustizia; i ricorsi contro il diniego, da parte della Rota, di un nuovo esame nelle cause circa lo stato della persona; le eccezioni di suspicione contro i giudici rotali; altre questioni contro questi giudici; nonché i conflitti di competenza di tribunali che non dipendono dal medesimo tribunale d’appello.
Si tratta prevalentemente di cause matrimoniali…
GROCHOLEWSKI: In effetti altri processi giudiziari sono nella Chiesa estremamente rari. Ci sono comunque anche diverse cause penali, soprattutto riguardo a sacerdoti o religiosi, come pure cause di contenzioso, ad esempio concernenti diritti di proprietà. Vorrei aggiungere che il fatto che nella Chiesa – oltre alle cause di nullità matrimoniale, che hanno una natura del tutto particolare – le altre cause giudiziarie siano rare è un vanto per noi. Il diritto canonico, infatti, privilegia molto le soluzioni stragiudiziali. La stessa natura della Chiesa richiede che i conflitti siano risolti nello spirito di carità, di amore, di sincero perdono e di vera conciliazione, non accontentandosi neppure di semplice compromesso. In altre parole, nella Chiesa, non si tratta semplicemente di far vincere chi ha ragione, ma si tratta di risanare veramente la communio lacerata, di restaurare e rendere efficace la dovuta collaborazione tra i membri del Corpo mistico di Cristo, di far valere i beni spirituali che hanno importanza particolare alla luce della fede. Tutto ciò si può raggiungere con maggiore possibilità di successo nelle soluzioni stragiudiziali.
Complessivamente sono molte le cause trattate in questa sezione?
GROCHOLEWSKI: No, non molte. In realtà, come ho detto, si tratta di una minima parte della nostra attività.
Questo per quanto riguarda la prima sezione. La seconda che compiti ha?
GROCHOLEWSKI: Sorta dopo il Concilio Vaticano II, questa seconda sezione – che suscita molto interesse nella letteratura canonistica – è simile al Consiglio di Stato negli ordinamenti statali, ossia è il tribunale supremo della giustizia amministrativa. Tratta principalmente conflitti tra fedeli e autorità ecclesiastiche originati da un atto amministrativo singolare. È una attività molto delicata perché si può ricorrere a questa sezione soltanto contro decisioni emanate o confermate da un dicastero della Curia romana. Se, ad esempio, un parroco intende impugnare il decreto con cui è stato rimosso dalla parrocchia, deve prima presentare un ricorso gerarchico alla Congregazione per il clero; il religioso dimesso dal suo istituto alla Congregazione per gli istituti di vita consacrata; un professore rimosso dal suo incarico alla Congregazione per l’educazione cattolica… Soltanto nel caso in cui la rispettiva congregazione confermi il decreto del vescovo, si può proporre un ulteriore ricorso, questa volta giudiziario, alla Segnatura, dove inizia un processo vero e proprio con tutte le garanzie. Sia il ricorrente sia, d’altra parte, l’autorità che ha emanato il decreto e la rispettiva congregazione che lo ha confermato possono agire soltanto tramite un avvocato difensore. Nelle cause della seconda sezione è, quindi, sempre coinvolto un Dicastero della Curia romana. In ogni caso – mentre la congregazione, in seguito al ricorso gerarchico, può trattare anche il merito della questione, ossia se l’atto impugnato sia stato opportuno, utile o adeguato – il giudizio della Segnatura è limitato alla legittimità, ossia se sia stata violata qualche legge nel procedere o nel deliberare. In altre parole, la Segnatura non può entrare in ciò che rientra nella discrezionalità propria delle autorità esecutive della Chiesa, le congregazioni, ma giudicare soltanto se questa discrezionalità sia stata usata entro i limiti della legge. Oltre alla legittimità, la Segnatura Apostolica può anche giudicare circa la riparazione dei danni recati con atto illegittimo.
Un teologo condannato dalla Congregazione per la dottrina della fede per le sue teorie può ricorrere alla Segnatura?
GROCHOLEWSKI: La Segnatura, come pure tutti gli altri tribunali ecclesiastici, non può giudicare circa la dottrina. Un teologo, la cui dottrina sia stata condannata, non può ricorrere affermando che la sua dottrina non sia falsa. Invece potrebbe ricorrere per violazione di legge circa la procedura non osservata nei suoi confronti.
Sono molte le cause trattate in questa seconda sezione?
GROCHOLEWSKI: Direi che sono poche. Riceviamo circa trenta ricorsi all’anno. Considerando che si tratta di tutta la Chiesa sono veramente pochi. Durante la preparazione del nuovo Codice di Diritto canonico, promulgato nel 1983, si è molto discusso sulla creazione dei tribunali amministrativi locali nella Chiesa, tipo Tar in Italia. All’ultimo momento, però, la normativa preparata è stata espulsa dal progetto. Ciò ha deluso non pochi. Anche io all’inizio ero entusiasta di questi tribunali amministrativi locali, oggi però non lo sono più. Da una parte è stata assicurata una efficace difesa dei diritti dei fedeli di fronte all’operato dell’autorità esecutiva della Chiesa, con la creazione della seconda sezione della Segnatura Apostolica e con una incisiva riforma del ricorso gerarchico, dall’altra invece, avendo presente la natura della Chiesa, si è cercato di potenziare le vie pacifiche di soluzione dei conflitti. Penso che questa è la strada giusta. Anche in base alle esperienze compiute in diverse Chiese locali e nella Segnatura non mi sembra che la Chiesa abbia veramente bisogno di altri tribunali amministrativi.

Passiamo alla terza sezione. Di cosa si occupa?
GROCHOLEWSKI: Non è un tribunale, ma un organismo amministrativo simile ad un ministero di giustizia negli ordinamenti statali. Secondo il linguaggio canonistico, questa sezione è quindi una congregazione, una sorta di congregazione di giustizia. Infatti gli organi amministrativi centrali nella Chiesa non si chiamano ministeri ma congregazioni. Così la Segnatura soltanto in parte è tribunale e in parte non lo è. Anzi, almeno il cinquanta per cento del suo lavoro lo svolge proprio come congregazione.
Si dovrebbe quindi cambiare il nome…
GROCHOLEWSKI: Prima dell’ultima riforma della Curia romana ho proposto un cambiamento, così che il nome potesse abbracciare le due realtà, tribunale e congregazione, suggerendo la denominazione “Supremo Dicastero di Giustizia”, ma la mia proposta non è stata accolta. Forse dobbiamo aspettare la prossima riforma. Comunque, la questione del nome è secondaria.
Cosa fa la Segnatura come congregazione di giustizia?
GROCHOLEWSKI: L’operato della terza sezione è molto vasto e complesso. L’attività giudiziaria della Chiesa – cosa non riscontrabile nell’ambito di uno Stato – si svolge nella grande diversità dei popoli, in tutti i continenti e in tutte le nazioni, nelle diverse mentalità e tradizioni giuridiche, nelle varie condizioni sociali e culturali, inoltre in Chiese di diverso grado di sviluppo. In genere si può dire che il compito della terza sezione è la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa. In particolare: riceve ogni anno da oltre duemila tribunali le relazioni circa il loro stato e attività, le esamina e trasmette ai rispettivi tribunali le proprie osservazioni al riguardo; esamina le petizioni di trasferimento della causa alla Rota Romana; a richiesta concede diverse grazie riguardanti l’amministrazione della giustizia. Concede, inoltre, le approvazioni riservate alla Santa Sede riguardo alle determinazioni del tribunale d’appello; promuove e approva l’erezione dei tribunali interdiocesani; esamina numerosi ricorsi o denunce che vengono presentate alla Segnatura contro il modo di procedere di determinati tribunali. Specificatamente per quanto riguarda l’Italia, emana inoltre i decreti di esecutività, affinché le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale possano ottenere effetti civili.
Eccellenza, passiamo a parlare ora del sistema giudiziario dello Stato della Città del Vaticano…
GROCHOLEWSKI: Qualche volta si confonde la Santa Sede e la Città del Vaticano. Ma si tratta di soggetti diversi, ciascuno dei quali ha anche la propria personalità giuridica nel diritto internazionale. La Santa Sede è organo supremo della Chiesa cattolica sparsa in tutto il mondo, e finora abbiamo parlato del suo Tribunale Supremo. Invece la Città del Vaticano è un piccolo Stato. Pure esso ha il suo proprio ordinamento giudiziario, composto da quattro tribunali: un Giudice unico, un Tribunale, una Corte d’Appello e una Corte di Cassazione. L’ultima legge che riguarda questi tribunali risale al 1987. Possiede pure un proprio Codice di procedura civile che risale al 1946. I tribunali della Santa Sede sono tribunali ecclesiastici. I quattro menzionati tribunali della Città del Vaticano sono tribunali statali. Comunque c’è nella Città del Vaticano anche un tribunale ecclesiastico, il cui tribunale d’Appello è la Rota Romana.
Il Codice del 1946 è ancora in vigore?
GROCHOLEWSKI: Sì, ma si pensa ad una revisione. Può sembrare strano, ma questo Codice di un piccolo Stato è più complicato della legge processuale canonica, valevole per tutta la Chiesa.
Ci sono molte cause che vengono trattate in questi tribunali della Città del Vaticano?
GROCHOLEWSKI: Evidentemente non ci sono molte cause. Comunque pochissime arrivano alla Corte di Cassazione, di cui sono il presidente. Al massimo una o due l’anno. C’è da tener presente poi una curiosità: i cardinali di santa romana Chiesa che commettessero reati perseguibili dall’ordinamento giudiziario della Città del Vaticano possono essere giudicati solo dalla Corte di Cassazione. Penso però che un tale caso non sia mai capitato. Invece i tribunali inferiori un po’ di cause ce le hanno. La maggior parte sono cause di lavoro. Ci sono anche altri contenziosi. Capita inoltre qualche causa penale.
Quindi ci sono state anche condanne penali?
GROCHOLEWSKI: Sì, anche ad una pena di qualche mese di prigione per appropriazione indebita. Però, in questo caso, che conosco, la pena non si è potuta applicare perché il condannato si è reso irreperibile. È scappato... in Italia.
Ma il Vaticano ha una prigione?
GROCHOLEWSKI: No, non ne ha. Volendo eseguire una condanna alla prigione, si dovrebbe affidare il condannato alle autorità italiane e la Città del Vaticano dovrebbe pagare questo servizio. Quindi è anche scomodo per questo piccolo Stato condannare qualcuno al carcere. Per fortuna si tratta di questioni che sorgono rarissimamente.
Qual è il grado di pubblicità dei processi della Segnatura e dei tribunali del Vaticano?
GROCHOLEWSKI: La legislazione canonica prevede la pubblicità verso le parti, visto che questo appartiene all’essenza del processo, ossia al contraddittorio e al diritto alla difesa. Nessuno infatti può difendersi se non conosce gli argomenti dell’altra parte. Il processo è invece segreto per tutti gli altri. Questo non inficia il diritto di difesa, ma viene eliminato l’aspetto della spettacolarizzazione dei processi. Alla fine dello scorso anno c’è stato un convegno in Francia contro questa pericolosa tendenza negli ordinamenti statali. Noi non facciamo dei processi spettacolo. Questo è chiaro. Tanto più che nella maggioranza dei casi si tratta di problemi di coscienza. Questa segretezza non è comunque assoluta. Da noi vengono canonisti che vogliono studiare le cause e le sentenze della Segnatura e noi diamo, ad personam, questa possibilità, prendendo ovviamente tutte le precauzioni e garantendo la segretezza del nome delle parti e dei dati più personali. Noi pure pubblichiamo alcune sentenze, non tutte, con queste riserve. Più o meno la stessa procedura vige nella Città del Vaticano, di cui normalmente non si pubblicano le sentenze, tranne alcune riguardanti le cause di lavoro.
30Giorni ha intervistato l’arcivescovo Zenon Grocholewski, il prelato che ricopre l’incarico di prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e quello di presidente della Corte di Cassazione dello Stato della Città del Vaticano. In pratica, la massima autorità giudiziaria, dopo il Papa ovviamente, della Chiesa cattolica.
Nato sessant’anni fa in Polonia (arcidiocesi di Poznan), Grocholewski lavora nella Curia romana da tempi non sospetti, fin dall’epoca di Paolo VI («nell’ultima fase del pontificato montiniano, comunque, eravamo sedici polacchi nella Curia romana», precisa). Dopo aver studiato nell’Urbe, Grocholewski, da semplice sacerdote, ha cominciato subito a lavorare nella Segnatura (gli uscieri lo chiamano ancora don Zeno), di cui è diventato segretario nell’82 e prefetto nell’ottobre dello scorso anno.

La loggia del Palazzo della Cancelleria, dove hanno sede gli uffici del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
ZENON GROCHOLEWSKI: La Segnatura Apostolica ha tre diverse sezioni che potrebbero essere paragonate a tre diversi organismi statali. Nella prima sezione essa svolge le funzioni di supremo tribunale della giustizia ordinaria, simile alla Corte di Cassazione italiana. Questo è il ruolo più antico della Segnatura. Prima del Concilio Vaticano II era praticamente l’unico. Dopo invece le sono state assegnate nuove competenze, così che attualmente la prima sezione occupa al massimo un decimo dell’intera nostra attività. Comunque si deve notare che il ruolo di “cassazione” viene svolto soprattutto nei confronti del Tribunale della Rota Romana, e non, come negli ordinamenti statali, verso qualsiasi tribunale. In questa sezione la Segnatura Apostolica giudica le querele di nullità contro le sentenze della Rota; le richieste della cosiddetta restitutio in integrum contro le medesime sentenze passate in giudicato, ma accusate di manifesta ingiustizia; i ricorsi contro il diniego, da parte della Rota, di un nuovo esame nelle cause circa lo stato della persona; le eccezioni di suspicione contro i giudici rotali; altre questioni contro questi giudici; nonché i conflitti di competenza di tribunali che non dipendono dal medesimo tribunale d’appello.
Si tratta prevalentemente di cause matrimoniali…
GROCHOLEWSKI: In effetti altri processi giudiziari sono nella Chiesa estremamente rari. Ci sono comunque anche diverse cause penali, soprattutto riguardo a sacerdoti o religiosi, come pure cause di contenzioso, ad esempio concernenti diritti di proprietà. Vorrei aggiungere che il fatto che nella Chiesa – oltre alle cause di nullità matrimoniale, che hanno una natura del tutto particolare – le altre cause giudiziarie siano rare è un vanto per noi. Il diritto canonico, infatti, privilegia molto le soluzioni stragiudiziali. La stessa natura della Chiesa richiede che i conflitti siano risolti nello spirito di carità, di amore, di sincero perdono e di vera conciliazione, non accontentandosi neppure di semplice compromesso. In altre parole, nella Chiesa, non si tratta semplicemente di far vincere chi ha ragione, ma si tratta di risanare veramente la communio lacerata, di restaurare e rendere efficace la dovuta collaborazione tra i membri del Corpo mistico di Cristo, di far valere i beni spirituali che hanno importanza particolare alla luce della fede. Tutto ciò si può raggiungere con maggiore possibilità di successo nelle soluzioni stragiudiziali.
Complessivamente sono molte le cause trattate in questa sezione?
GROCHOLEWSKI: No, non molte. In realtà, come ho detto, si tratta di una minima parte della nostra attività.
Questo per quanto riguarda la prima sezione. La seconda che compiti ha?
GROCHOLEWSKI: Sorta dopo il Concilio Vaticano II, questa seconda sezione – che suscita molto interesse nella letteratura canonistica – è simile al Consiglio di Stato negli ordinamenti statali, ossia è il tribunale supremo della giustizia amministrativa. Tratta principalmente conflitti tra fedeli e autorità ecclesiastiche originati da un atto amministrativo singolare. È una attività molto delicata perché si può ricorrere a questa sezione soltanto contro decisioni emanate o confermate da un dicastero della Curia romana. Se, ad esempio, un parroco intende impugnare il decreto con cui è stato rimosso dalla parrocchia, deve prima presentare un ricorso gerarchico alla Congregazione per il clero; il religioso dimesso dal suo istituto alla Congregazione per gli istituti di vita consacrata; un professore rimosso dal suo incarico alla Congregazione per l’educazione cattolica… Soltanto nel caso in cui la rispettiva congregazione confermi il decreto del vescovo, si può proporre un ulteriore ricorso, questa volta giudiziario, alla Segnatura, dove inizia un processo vero e proprio con tutte le garanzie. Sia il ricorrente sia, d’altra parte, l’autorità che ha emanato il decreto e la rispettiva congregazione che lo ha confermato possono agire soltanto tramite un avvocato difensore. Nelle cause della seconda sezione è, quindi, sempre coinvolto un Dicastero della Curia romana. In ogni caso – mentre la congregazione, in seguito al ricorso gerarchico, può trattare anche il merito della questione, ossia se l’atto impugnato sia stato opportuno, utile o adeguato – il giudizio della Segnatura è limitato alla legittimità, ossia se sia stata violata qualche legge nel procedere o nel deliberare. In altre parole, la Segnatura non può entrare in ciò che rientra nella discrezionalità propria delle autorità esecutive della Chiesa, le congregazioni, ma giudicare soltanto se questa discrezionalità sia stata usata entro i limiti della legge. Oltre alla legittimità, la Segnatura Apostolica può anche giudicare circa la riparazione dei danni recati con atto illegittimo.
Un teologo condannato dalla Congregazione per la dottrina della fede per le sue teorie può ricorrere alla Segnatura?
GROCHOLEWSKI: La Segnatura, come pure tutti gli altri tribunali ecclesiastici, non può giudicare circa la dottrina. Un teologo, la cui dottrina sia stata condannata, non può ricorrere affermando che la sua dottrina non sia falsa. Invece potrebbe ricorrere per violazione di legge circa la procedura non osservata nei suoi confronti.
Sono molte le cause trattate in questa seconda sezione?
GROCHOLEWSKI: Direi che sono poche. Riceviamo circa trenta ricorsi all’anno. Considerando che si tratta di tutta la Chiesa sono veramente pochi. Durante la preparazione del nuovo Codice di Diritto canonico, promulgato nel 1983, si è molto discusso sulla creazione dei tribunali amministrativi locali nella Chiesa, tipo Tar in Italia. All’ultimo momento, però, la normativa preparata è stata espulsa dal progetto. Ciò ha deluso non pochi. Anche io all’inizio ero entusiasta di questi tribunali amministrativi locali, oggi però non lo sono più. Da una parte è stata assicurata una efficace difesa dei diritti dei fedeli di fronte all’operato dell’autorità esecutiva della Chiesa, con la creazione della seconda sezione della Segnatura Apostolica e con una incisiva riforma del ricorso gerarchico, dall’altra invece, avendo presente la natura della Chiesa, si è cercato di potenziare le vie pacifiche di soluzione dei conflitti. Penso che questa è la strada giusta. Anche in base alle esperienze compiute in diverse Chiese locali e nella Segnatura non mi sembra che la Chiesa abbia veramente bisogno di altri tribunali amministrativi.

Monsignor Grocholewski nella sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
GROCHOLEWSKI: Non è un tribunale, ma un organismo amministrativo simile ad un ministero di giustizia negli ordinamenti statali. Secondo il linguaggio canonistico, questa sezione è quindi una congregazione, una sorta di congregazione di giustizia. Infatti gli organi amministrativi centrali nella Chiesa non si chiamano ministeri ma congregazioni. Così la Segnatura soltanto in parte è tribunale e in parte non lo è. Anzi, almeno il cinquanta per cento del suo lavoro lo svolge proprio come congregazione.
Si dovrebbe quindi cambiare il nome…
GROCHOLEWSKI: Prima dell’ultima riforma della Curia romana ho proposto un cambiamento, così che il nome potesse abbracciare le due realtà, tribunale e congregazione, suggerendo la denominazione “Supremo Dicastero di Giustizia”, ma la mia proposta non è stata accolta. Forse dobbiamo aspettare la prossima riforma. Comunque, la questione del nome è secondaria.
Cosa fa la Segnatura come congregazione di giustizia?
GROCHOLEWSKI: L’operato della terza sezione è molto vasto e complesso. L’attività giudiziaria della Chiesa – cosa non riscontrabile nell’ambito di uno Stato – si svolge nella grande diversità dei popoli, in tutti i continenti e in tutte le nazioni, nelle diverse mentalità e tradizioni giuridiche, nelle varie condizioni sociali e culturali, inoltre in Chiese di diverso grado di sviluppo. In genere si può dire che il compito della terza sezione è la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa. In particolare: riceve ogni anno da oltre duemila tribunali le relazioni circa il loro stato e attività, le esamina e trasmette ai rispettivi tribunali le proprie osservazioni al riguardo; esamina le petizioni di trasferimento della causa alla Rota Romana; a richiesta concede diverse grazie riguardanti l’amministrazione della giustizia. Concede, inoltre, le approvazioni riservate alla Santa Sede riguardo alle determinazioni del tribunale d’appello; promuove e approva l’erezione dei tribunali interdiocesani; esamina numerosi ricorsi o denunce che vengono presentate alla Segnatura contro il modo di procedere di determinati tribunali. Specificatamente per quanto riguarda l’Italia, emana inoltre i decreti di esecutività, affinché le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale possano ottenere effetti civili.
Eccellenza, passiamo a parlare ora del sistema giudiziario dello Stato della Città del Vaticano…
GROCHOLEWSKI: Qualche volta si confonde la Santa Sede e la Città del Vaticano. Ma si tratta di soggetti diversi, ciascuno dei quali ha anche la propria personalità giuridica nel diritto internazionale. La Santa Sede è organo supremo della Chiesa cattolica sparsa in tutto il mondo, e finora abbiamo parlato del suo Tribunale Supremo. Invece la Città del Vaticano è un piccolo Stato. Pure esso ha il suo proprio ordinamento giudiziario, composto da quattro tribunali: un Giudice unico, un Tribunale, una Corte d’Appello e una Corte di Cassazione. L’ultima legge che riguarda questi tribunali risale al 1987. Possiede pure un proprio Codice di procedura civile che risale al 1946. I tribunali della Santa Sede sono tribunali ecclesiastici. I quattro menzionati tribunali della Città del Vaticano sono tribunali statali. Comunque c’è nella Città del Vaticano anche un tribunale ecclesiastico, il cui tribunale d’Appello è la Rota Romana.
Il Codice del 1946 è ancora in vigore?
GROCHOLEWSKI: Sì, ma si pensa ad una revisione. Può sembrare strano, ma questo Codice di un piccolo Stato è più complicato della legge processuale canonica, valevole per tutta la Chiesa.
Ci sono molte cause che vengono trattate in questi tribunali della Città del Vaticano?
GROCHOLEWSKI: Evidentemente non ci sono molte cause. Comunque pochissime arrivano alla Corte di Cassazione, di cui sono il presidente. Al massimo una o due l’anno. C’è da tener presente poi una curiosità: i cardinali di santa romana Chiesa che commettessero reati perseguibili dall’ordinamento giudiziario della Città del Vaticano possono essere giudicati solo dalla Corte di Cassazione. Penso però che un tale caso non sia mai capitato. Invece i tribunali inferiori un po’ di cause ce le hanno. La maggior parte sono cause di lavoro. Ci sono anche altri contenziosi. Capita inoltre qualche causa penale.
Quindi ci sono state anche condanne penali?
GROCHOLEWSKI: Sì, anche ad una pena di qualche mese di prigione per appropriazione indebita. Però, in questo caso, che conosco, la pena non si è potuta applicare perché il condannato si è reso irreperibile. È scappato... in Italia.
Ma il Vaticano ha una prigione?
GROCHOLEWSKI: No, non ne ha. Volendo eseguire una condanna alla prigione, si dovrebbe affidare il condannato alle autorità italiane e la Città del Vaticano dovrebbe pagare questo servizio. Quindi è anche scomodo per questo piccolo Stato condannare qualcuno al carcere. Per fortuna si tratta di questioni che sorgono rarissimamente.
Qual è il grado di pubblicità dei processi della Segnatura e dei tribunali del Vaticano?
GROCHOLEWSKI: La legislazione canonica prevede la pubblicità verso le parti, visto che questo appartiene all’essenza del processo, ossia al contraddittorio e al diritto alla difesa. Nessuno infatti può difendersi se non conosce gli argomenti dell’altra parte. Il processo è invece segreto per tutti gli altri. Questo non inficia il diritto di difesa, ma viene eliminato l’aspetto della spettacolarizzazione dei processi. Alla fine dello scorso anno c’è stato un convegno in Francia contro questa pericolosa tendenza negli ordinamenti statali. Noi non facciamo dei processi spettacolo. Questo è chiaro. Tanto più che nella maggioranza dei casi si tratta di problemi di coscienza. Questa segretezza non è comunque assoluta. Da noi vengono canonisti che vogliono studiare le cause e le sentenze della Segnatura e noi diamo, ad personam, questa possibilità, prendendo ovviamente tutte le precauzioni e garantendo la segretezza del nome delle parti e dei dati più personali. Noi pure pubblichiamo alcune sentenze, non tutte, con queste riserve. Più o meno la stessa procedura vige nella Città del Vaticano, di cui normalmente non si pubblicano le sentenze, tranne alcune riguardanti le cause di lavoro.