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08 - 2008 >
L’iter di accertamento di un presunto miracolo nelle cause di canonizzazione
L’iter di accertamento di un presunto miracolo nelle cause di canonizzazione
di Stefania Falasca
Papa Giovanni Paolo I
È dunque doveroso ricordare che cosa s’intende per miracolo, chiarire quale importanza riveste nelle cause di canonizzazione e come si svolge l’iter processuale per il suo riconoscimento.
Che cos’è un miracolo
Nella Summa theologiae san Tommaso definisce miracolo «ciò che è fatto da Dio fuori dell’ordine della natura». Si considera quindi miracolo un fatto che supera le forze della natura, che può essere operato da Dio per intercessione di un servo di Dio o di un beato. Le modalità di un miracolo vengono così qualificate: il miracolo può superare le capacità della natura o quanto alla sostanza del fatto o quanto al soggetto, o solo quanto al modo di prodursi.
La necessità dei miracoli nelle cause di canonizzazione
Senza l’approvazione di miracoli accaduti per intercessione di un candidato agli onori degli altari non si può portare a conclusione una canonizzazione. Al riconoscimento di un miracolo è vincolata la beatificazione di un servo di Dio non martire e la canonizzazione di un beato. Attualmente, infatti, per la beatificazione di un servo di Dio non martire la Chiesa chiede un miracolo, per la canonizzazione (anche di un martire) ne chiede un altro. Solo i presunti miracoli attribuiti all’intercessione di un servo di Dio o di un beato post mortem possono essere oggetto di verifica. Nel corso dei secoli la loro verifica e il loro riconoscimento da parte della Chiesa hanno sempre avuto una rilevanza centrale. Fin dai primi secoli, quando i vescovi si trovavano a dover concedere il culto per un non martire, prima di vagliare l’excellentia vitae e delle virtù, consideravano le prove dell’excellentia signorum perché i miracoli, in quanto opera solo di Dio, dono gratuito di Dio, segno certissimo della rivelazione, destinato a suscitare e rafforzare la nostra fede, sono anche una conferma della santità della persona invocata. In una causa di canonizzazione pertanto rappresentano una sanzione divina a un giudizio umano e il loro riconoscimento consente di dare con sicurezza la concessione del culto. Per la verifica dei miracoli viene quindi aperta l’inchiesta, vero e proprio processo, che è condotta separatamente da quella sulle virtù o sul martirio.
Papa Giovanni Paolo I
L’iter processuale per il riconoscimento di un miracolo avviene secondo le normative stabilite nell’83 dalla costituzione apostolica Divinus perfectionis Magister. La legislazione stabilisce due momenti procedurali: quello diocesano e quello della Congregazione delle Cause dei santi, detto romano. Il primo si svolge nell’ambito della diocesi dove è accaduto il fatto prodigioso. Il vescovo apre l’istruttoria sul presunto miracolo nella quale vengono raccolte sia le deposizioni dei testi oculari interrogati da un tribunale debitamente costituito, sia la completa documentazione clinica e strumentale inerente al caso. Nel secondo momento, che si apre dopo la chiusura dell’inchiesta diocesana, la Congregazione esamina l’insieme degli atti pervenuti e le eventuali documentazioni suppletive, pronunciando il giudizio di merito.
Una volta trasmesso alla Congregazione, il materiale raccolto nelle diocesi viene quindi sottoposto agli accertamenti e il suo esame è duplice: medico e teologico. L’esame medico è condotto da una commissione, la Consulta medica, un organo collegiale costituito da cinque specialisti più due periti d’ufficio. Gli specialisti che ne fanno parte variano a seconda dei casi clinici presentati e non è esclusa la richiesta di consulenze o eventuali convocazioni di altri periti e specialisti. Il loro giudizio è di carattere prettamente scientifico, non si pronunciano in merito al miracolo. L’esame e la discussione finale della Consulta medica si concludono stabilendo esattamente la diagnosi della malattia, la prognosi, la terapia e la sua soluzione. La guarigione, per essere ritenuta oggetto di un possibile miracolo, deve essere giudicata dagli specialisti come rapida, completa, duratura e inspiegabile secondo le attuali cognizioni medico-scientifiche. Se nel corso dell’esame si presentano perplessità, la Consulta sospende la valutazione e chiede altre perizie e documentazioni. Solo dopo che la Consulta medica arriva a esprimere a maggioranza o unanimità voto favorevole per la extranaturalità della guarigione l’esame passa alla Consulta dei teologi. I consultori teologi, partendo dalle conclusioni della Consulta medica, sono chiamati a individuare il nesso di causalità tra le preghiere al servo di Dio e la guarigione ed esprimono il parere se il fatto prodigioso è un vero miracolo. Quando anche i teologi hanno espresso e redatto il loro voto, la valutazione viene sottoposta alla Congregazione ordinaria dei vescovi e dei cardinali, i quali discutono tutti gli elementi del miracolo, ciascun componente dà quindi il proprio giudizio da sottoporre all’approvazione del Papa, il quale determina il miracolo; e dispone poi di promulgarne il decreto. Il decreto è perciò l’ultimo atto che chiude il cammino giuridico dell’accertamento di un miracolo. È l’atto giuridico della Congregazione delle Cause dei santi, sancito dal Papa, con cui un fatto prodigioso viene definitivamente riconosciuto come vero e proprio miracolo.
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