Archivio di 30Giorni
Quando si credeva nell’azione della grazia
Per fare la prima comunione basta che, a giudizio dei genitori e del confessore, il bambino conosca, secondo le sue capacità, i misteri della fede necessari di necessità di mezzo e distingua il pane eucaristico dal pane comune
di Lorenzo Cappelletti
Pio X in una foto del 1904
Dicevamo di Leone XIII. Ebbene, uno degli ultimi atti solenni del suo pontificato fu l’enciclica Mirae caritatis del 28 maggio 1902, dedicata proprio alla santissima eucaristia. «Noi, cui resta poco da vivere,» scrive il Papa, «nulla possiamo desiderare di meglio che ci sia dato di eccitare negli animi di tutti e di alimentare l’affetto di memore gratitudine e di debita devozione verso il mirabile Sacramento nel quale giudichiamo basarsi in modo speciale la speranza e l’efficacia di quella salvezza e di quella pace a cui ognuno tende con passione». Per questo il Papa vuole fra l’altro che «si corregga quel dannosissimo, diffuso errore di coloro che pensano che l’uso dell’eucaristia sia da riservare a quelle persone che, in mancanza di [altre] preoccupazioni e con animo gretto, si beano di propositi di vita devota. Mentre quella cosa, di cui nulla è più eccellente e salutare, appartiene assolutamente a tutti, qualunque sia il loro grado o il loro ufficio, a tutti quanti vogliono (e non c’è chi non debba volerlo) alimentare in sé la vita della grazia divina, il cui scopo è il conseguimento della vita beata in Dio».
Pio X, succeduto a Leone XIII, persegue lo stesso intento del predecessore e con il decreto Sacra Tridentina Synodus, emanato dalla Sacra Congregazione del Concilio il 20 dicembre 1905, invita tutti i fedeli giunti all’uso di ragione alla comunione frequente e anche quotidiana, dettando come uniche condizioni lo stato di grazia e la retta intenzione. Col decreto Quam singulari Pio X non farà altro che determinare quale sia l’età in cui tale uso di ragione sia da considerare raggiunto e quali siano le conseguenze dal punto di vista sacramentale di tale determinazione. Il decreto non si raccomanda soltanto per le otto norme puntuali (e che riportiamo per intero) che regoleranno fin quasi ai nostri giorni l’ammissione dei bambini alla confessione e alla comunione, ma anche per il realismo e la pietà con cui è riguardata la fragilità della condizione umana: «Per quanto si premetta alla prima comunione una istruzione particolarmente diligente e una accurata confessione sacramentale, cosa che comunque non accade dappertutto, è tuttavia sempre da lamentare la perdita della primitiva innocenza, che magari poteva essere evitata se fosse stata ricevuta l’eucaristia in anni più precoci». Ci sia permesso rilevare in quel «cosa che non accade dappertutto», contrapposto a «sempre», il realismo di ordine naturale e soprannaturale di una Chiesa ancora esperta in umanità. Nell’evidenziare danni maggiori dei pretesi vantaggi di una preparazione «particolarmente diligente» («cosa che non accade dappertutto», ricordiamo), il decreto prosegue: «Danni di questo genere infliggono coloro che insistono più del giusto su una preparazione particolare alla prima comunione, senza rendersi conto magari che quel genere di garanzia ha preso le mosse dagli errori dei giansenisti, che pretendono che la santissima eucaristia sia un premio e non un rimedio all’umana fragilità. Diversamente intese però il Concilio tridentino (Sess. XIII, cap. 2) quando insegnò che “essa è un antidoto in virtù del quale siamo liberati dalle colpe quotidiane e preservati dai peccati mortali” [...]. D’altronde non sembra che ci sia motivo di esigere ora, quando in antico le parti restanti delle sacre specie venivano distribuite pure ai lattanti, una particolare preparazione per bambini che si trovano nella felicissima condizione del primo candore e innocenza e che hanno bisogno speciale di quel mistico cibo, visti i tanti pericoli e insidie del tempo presente». A volte l’attualità non coincide con la contemporaneità.
Riportiamo di seguito gli otto punti normativi del decreto Quam singulari.
I. L’età del discernimento sia per la confessione sia per la comunione è quella nella quale il fanciullo comincia a ragionare, cioè intorno ai sette anni, sia sopra che anche sotto. Da questo momento comincia l’obbligo di soddisfare ad entrambi i precetti della confessione e della comunione.
II. Per la prima confessione e per la prima comunione non è necessaria la piena e perfetta conoscenza della dottrina cristiana. Tuttavia il fanciullo in seguito dovrà imparare gradualmente il catechismo per intero secondo la capacità della sua intelligenza.
III. La conoscenza della religione che è richiesta nel fanciullo per una sua conveniente preparazione alla prima comunione consiste nel percepire, secondo la sua capacità, i misteri della fede necessari di necessità di mezzo*, e nel distinguere il pane eucaristico dal pane comune che nutre il corpo, per accedere alla santissima eucaristia con quella devozione che la sua età comporta.
IV. L’obbligo del precetto della confessione e della comunione che grava sul fanciullo ricade particolarmente su coloro che debbono avere cura di lui, cioè sui genitori, sul confessore, sugli istitutori e sul parroco. Al padre poi o a chi ne fa le veci e al confessore spetta, secondo il Catechismo Romano, ammettere il fanciullo alla prima comunione.
V. Una o più volte l’anno i parroci si preoccupino di indire la comunione generale dei fanciulli, alla quale ammettere non solo i novelli comunicandi ma anche gli altri che col consenso dei genitori o del confessore, come si è detto sopra, già prima si erano cibati per la prima volta del santo altare. In favore degli uni e degli altri siano premessi alcuni giorni di istruzione e di preparazione.
VI. Coloro che hanno la cura dei fanciulli devono preoccuparsi con ogni diligenza che dopo la prima comunione i medesimi fanciulli accedano spesso alla sacra mensa e, se possibile, anche quotidianamente, come desiderano Cristo Gesù e la madre Chiesa, e che lo facciano con quella devozione dell’anima che tale età comporta. Chi ha quella cura ricordi inoltre il compito gravissimo cui è tenuto di fare in modo che i fanciulli continuino a partecipare alle istruzioni pubbliche di catechismo, o quanto meno supplisca in altro modo alla loro istruzione religiosa.
VII. La consuetudine di non ammettere alla confessione i fanciulli o di non assolverli mai, quando sono giunti all’uso di ragione, deve essere assolutamente riprovata. Perciò gli Ordinari locali, prendendo anche provvedimenti giuridici, faranno in modo che sia del tutto eliminata.
VIII. È assolutamente detestabile l’abuso di non amministrare il viatico e l’estrema unzione ai fanciulli che hanno l’uso di ragione e di seppellirli con il rito dei bambini. Gli Ordinari locali riprendano severamente coloro che non recedono da usi del genere.
* «Un atto si dice di necessità di mezzo quando, sia per sua stessa natura, sia in virtù del divino disegno, è il solo mezzo per ottenere la vita eterna e gli aiuti necessari per raggiungerla, di modo che la sua omissione anche involontaria mette nell’impossibilità di conseguire la propria salvezza» (dalla voce necessité curata da Émil Amman nel Dictionnaire de Théologie catholique).