Rubriche
tratto dal n.02 - 2000

Lettere al direttore



LA POSTA DEL DIRETTORE


scuola

Riforma dei cicli

Caro senatore, sono un assiduo lettore di 30Giorni. Le chiedo: in quanto facente parte di un’alleanza di governo che ha approvato una riforma “blindata” dei cicli scolastici, lei è veramente convinto di aver fatto una cosa buona e giusta? Cordiali saluti

Giovanni Savini
Imola, Italia

G30Giorni ha pubblicato pareri in proposito ed altri ne farà conoscere. Una linea di appoggio critico è sembrata la più razionale.

G. A.


GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE

Registrazione delle coppie di fatto?

Pochi giorni prima di morire, il presidente Ettore Costa ci aveva inviato questa lettera. La pubblichiamo per l’attualità del tema affrontato.

Nell’acceso dibattito sulla regolamentazione legislativa della “fecondazione assistita” si è inserito – quantomeno sulla stampa – il più generale problema della tutela delle “coppie di fatto”, problema sempre più pressante, si afferma, dato che il numero di coloro che scelgono di convivere senza contrarre matrimonio aumenta in continuazione.
Per rendere possibile tale tutela e cioè per far sì che ai conviventi siano riconosciuti diritti e doveri non diversi da quelli delle persone coniugate, si è addirittura proposta una registrazione delle “coppie di fatto”, proposta chiaramente non condivisibile poiché – mentre è evidente che tale registrazione potrebbe aver luogo solo su formale richiesta di entrambi i partner – è chiaro che se essi (pur in assenza di impedimenti, in quanto vedovi o divorziati) non hanno richiesto la registrazione della loro unione nel modo tradizionale e cioè con l’atto di matrimonio, ciò è dovuto proprio alla volontà (almeno di uno di essi) di non sottostare a taluno dei diritti/doveri da questo nascenti. Particolarmente – se entrambi, o uno di loro, hanno già figli – di non sottostare a quello derivante dalla attuale disciplina della successione ereditaria che, a seguito della modifica apportata all’art. 581 del Codice civile (legge 19-5-1975 n. 151, art. 189), nella successione del coniuge in concorso con i figli attribuisce al coniuge superstite una quota ereditaria non più (come in passato) soltanto in usufrutto ma in piena proprietà, impedendo così il consolidamento, a suo tempo, dell’intero patrimonio nelle mani dei discendenti, e determinando inoltre (indirettamente) una ingiustificata disparità tra figli di primo e di secondo letto.
Per ottenere la regolarizzazione spontanea di gran parte delle unioni di fatto sarebbe perciò sufficiente un intervento legislativo inteso a consentire – analogamente a quanto previsto dalle norme sulla “comunione di beni tra coniugi” – di optare (al momento del matrimonio o successivamente) per la attribuzione in usufrutto anziché in piena proprietà della quota ereditaria reciprocamente spettante.
Intervento legislativo innegabilmente auspicabile in quanto diretto a facilitare la formazione di quei regolari nuclei familiari che, per tradizione plurimillennaria e generale ammissione, costituiscono le insostituibili fondamenta sulle quali soltanto – pur con le differenze dovute alle diverse culture, tradizioni, credenze religiose, ecc. – può essere edificato lo Stato.
Auspicabile altresì in quanto consentirebbe a tanti vedovi e vedove con figli di conciliare l’esigenza di non ostacolare, così come vuole la tradizione italiana, la trasmissione dell’intero patrimonio ai discendenti (e non creare di fatto ingiustificate disparità di trattamento tra figli di primo e di secondo letto) con l’esigenza di ottemperare ai doveri nascenti dalla loro fede religiosa; ora che – a seguito delle modificazioni apportate al Concordato Lateranense del 1929 dall’articolo 8 della legge 25-3-85 n. 121 (a ratifica del Protocollo Italia-Santa Sede del 18-2-84) – la possibilità di celebrare il matrimonio religioso con esclusione degli effetti civili diventa sempre più difficile.

Ettore Costa
ex presidente della Corte dei Conti
Roma, Italia


Un commento alla lettera è affidato a Federico Tomassi, ex magistrato di Cassazione ed esperto in diritto canonico

Il presidente Costa, fine giurista e competente in ogni branca del diritto, aveva posto, in estrema sintesi, una serie di problemi, che, appunto per la sintesi in cui sono esposti, non sono di immediata comprensione per il lettore medio.
Cerchiamo quindi di comprendere la portata dei problemi che Costa ha sollevato.
Da tempo si è formata una giurisprudenza sulla “famiglia di fatto”, pur mancando una legge. La giurisprudenza riguarda l’obbligo del mantenimento del convivente invalido, la comunione dei beni tra i conviventi, con conseguenze, in caso di separazione tra i due, e in caso di morte di uno di essi; conseguenze inoltre in materia ereditaria, qualora essi abbiano entrambi riconosciuto i figli naturali; conseguenze infine nel caso di concorso nell’eredità di un convivente di fatto con figli naturali riconosciuti o no.
Spesso accade che la giurisprudenza preceda la legislazione.
Ma l’intervento legislativo, innegabilmente auspicabile, è di difficile realizzazione. In ogni caso si dovrebbe trattare di unioni tra un celibe e una nubile. I problemi sono tanti.
Per ottenere la regolarizzazione spontanea delle unioni di fatto sarebbe sufficiente osservava il presidente Costa un intervento legislativo inteso a consentire di optare (al momento del matrimonio?) per la attribuzione in usufrutto della quota ereditaria reciprocamente spettante. L’intervento legislativo sarebbe altresì auspicabile perché consentirebbe a tanti vedovi e vedove con figli di conciliare l’esigenza di trasmettere l’intero patrimonio ai discendenti, senza creare ingiustificate disparità di trattamento tra figli di primo e di secondo letto.
Altro problema posto dal presidente Costa riguardava l’articolo 8 della legge 25-3-85 n. 121 (Modificazioni al Concordato). Secondo l’autore, a causa delle modificazioni, la possibilità di celebrare il matrimonio religioso con esclusione degli effetti civili sarebbe ora più difficile. Ma questa tesi non è condivisa dai più.

G. A.




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